Art. 3 
 
  Non appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al
precedente articolo, avra' inizio il  collocamento  della  undicesima
tranche dei titoli stessi per un importo massimo  del  10  per  cento
dell'ammontare nominale massimo offerto indicato all'articolo  1  del
presente decreto; tale tranche  supplementare  sara'  riservata  agli
operatori "specialisti in titoli  di  Stato",  individuati  ai  sensi
dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  398
del 2003, citato nelle premesse,  che  abbiano  partecipato  all'asta
della decima tranche. 
  La  tranche   supplementare   verra'   collocata   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato nell'asta relativa  alla  tranche  di  cui
all'articolo 1  del  presente  decreto  e  verra'  assegnata  con  le
modalita' indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto  del  21
giugno 2010, in quanto applicabili. 
  Gli   "specialisti"   potranno    partecipare    al    collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore
15,30 del giorno 25 febbraio 2011. 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  L'importo  spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"   nel
collocamento supplementare e' pari al  rapporto  fra  il  valore  dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste "ordinarie" dei B.T.P. €i decennali, ivi compresa quella  di
cui   all'articolo   1   del   presente   decreto,   ed   il   totale
complessivamente  assegnato,  nelle  medesime  aste,  agli  operatori
ammessi a partecipare al collocamento supplementare. 
  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.