Art. 2 
 
  L'imposta di fabbricazione, ai sensi del  decreto  ministeriale  1°
marzo 2002  e  l'imposta  sul  valore  aggiunto  dovute  per  singolo
condizionamento dei fiammiferi di ordinario consumo di  cui  all'art.
3, in relazione al prezzo di vendita al  pubblico,  sono  determinate
come segue: 
    
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Il presente decreto entra in vigore  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 27 gennaio 2011 
 
                                  Il direttore per le accise: Rispoli 

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2011 
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari  registro  n.   2
Economia e finanze, foglio n. 113