Art. 2 L'imposta di fabbricazione, ai sensi del decreto ministeriale 1° marzo 2002 e l'imposta sul valore aggiunto dovute per singolo condizionamento dei fiammiferi di ordinario consumo di cui all'art. 3, in relazione al prezzo di vendita al pubblico, sono determinate come segue: Parte di provvedimento in formato grafico Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 gennaio 2011 Il direttore per le accise: Rispoli Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 113