Art. 3 1. L'attivita' di cui all'articolo 1 deve essere svolta dall'Organismo notificato con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalita' e procedure previste dalla direttiva 89/106/CEE. L'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attivita' o di parti di esse e' regolato dall'articolo 6 del d.p.r. 9 maggio 2003, n. 156. 2. Gli oneri per il rilascio ed il mantenimento della presente autorizzazione sono a carico dell'Organismo notificato e sono determinati ai sensi dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 3. Ogni sei mesi l'Organismo notificato invia alla Direzione Generale M.C.C.V.N.T -Divisione XIV - Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma, su supporto informatico, copia integrale delle certificazioni rilasciate. 4. Ogni anno l'Organismo notificato invia all'indirizzo sopra riportato una relazione sull'attivita' svolta con evidenziazione anche di eventuali partecipazioni ad attivita' di studio, sia in ambito nazionale che comunitario.