Art. 3 
 
  1.  L'attivita'  di  cui  all'articolo   1   deve   essere   svolta
dall'Organismo notificato con personale e mezzi  strumentali  propri,
secondo le forme, modalita'  e  procedure  previste  dalla  direttiva
89/106/CEE. L'eventuale affidamento  a  terzi  dello  svolgimento  di
singole attivita' o di parti di esse e' regolato dall'articolo 6  del
d.p.r. 9 maggio 2003, n. 156. 
  2. Gli oneri per il rilascio  ed  il  mantenimento  della  presente
autorizzazione  sono  a  carico  dell'Organismo  notificato  e   sono
determinati ai sensi dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n.
52. 
  3. Ogni  sei  mesi  l'Organismo  notificato  invia  alla  Direzione
Generale M.C.C.V.N.T -Divisione XIV - Via  Sallustiana,  53  -  00187
Roma, su supporto informatico, copia integrale  delle  certificazioni
rilasciate. 
  4. Ogni  anno  l'Organismo  notificato  invia  all'indirizzo  sopra
riportato una  relazione  sull'attivita'  svolta  con  evidenziazione
anche di eventuali partecipazioni ad  attivita'  di  studio,  sia  in
ambito nazionale che comunitario.