IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 607/2009  della  commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di  tutela  delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in
attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela Alta Langa, per il
tramite della regione Piemonte, intesa ad ottenere il  riconoscimento
della denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» e
l'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini; 
  Visto il parere formulato dalla regione  Piemonte  in  merito  alla
predetta istanza di riconoscimento; 
  Viste le risultanze dell'esame organolettico svolto il  9  novembre
2010 ad Alba, dalla commissione all'uopo designata per l'accertamento
del «particolare pregio» dei vini «Alta Langa»; 
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta istanza, tenutasi ad Asti in data 11 novembre 2010,  con  la
partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni  ed  aziende
vitivinicole; 
  Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di  modifica  della
denominazione di origine controllata  «Alta  Langa»  e  del  relativo
disciplinare di produzione, pubblicati  nella  Gazzetta  ufficiale  -
serie generale - n. 296 del 20 dicembre 2010; 
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; 
  Ritenuto pertanto necessario doversi  procedere  al  riconoscimento
della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Alta
Langa» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in
conformita' ai pareri espressi dal sopra citato comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La denominazione di origine controllata dei  vini  «Alta  Langa»
riconosciuta con decreto ministeriale 31 ottobre 2002 e' riconosciuta
come denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» ed
e' approvato, nel testo annesso  al  presente  decreto,  il  relativo
disciplinare di produzione. 
  2. La denominazione di origine controllata dei  vini  «Alta  Langa»
riconosciuta con decreto ministeriale 31 ottobre  2002  e  successive
modifiche deve intendersi  revocata  a  decorrere  dalla  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  fatti  salvi   tutti   gli   effetti
determinatisi. 
  3. La denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa»
e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed  ai  requisiti
stabiliti nel disciplinare di  produzione  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a  decorrere
dalla campagna vendemmiale 2011/2012.