Art. 2 1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010. 2. I vigneti gia' iscritti all'apposito schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Alta Langa» aventi base ampelografica rispondente a quanto previsto all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione devono intendersi iscritti al nuovo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa».