Art. 2 
 
  1. I soggetti che intendono porre in  commercio,  a  partire  dalla
campagna vendemmiale 2011/2012, i vini  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita  «Alta  Langa»  provenienti  da  vigneti  non
ancora  iscritti,  ma  aventi  base   ampelografica   conforme   alle
disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti  ad
effettuare ai  competenti  organismi  territoriali  la  denuncia  dei
rispettivi  terreni  vitati  ai  fini  dell'iscrizione  dei  medesimi
all'apposito schedario ai sensi dell'art. 12 del decreto  legislativo
n. 61/2010. 
  2. I vigneti gia' iscritti all'apposito  schedario  viticolo  della
denominazione  di  origine  controllata  «Alta  Langa»  aventi   base
ampelografica rispondente a quanto previsto all'art.  2  dell'annesso
disciplinare  di  produzione  devono  intendersi  iscritti  al  nuovo
schedario viticolo  della  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita «Alta Langa».