Art. 3 
 
  1. I quantitativi di vino a denominazione  di  origine  controllata
e/o atti a divenire a  denominazione  di  origine  controllata  «Alta
Langa», ottenuti in  conformita'  delle  disposizioni  contenute  nel
disciplinare di produzione  approvato  con  decreto  ministeriale  31
ottobre 2002 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2010
e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare  di
produzione annesso al presente decreto trovansi gia' confezionati, in
corso di confezionamento o in fase di  elaborazione,  possono  essere
commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C.. 
  2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1 i quantitativi  di
vino a denominazione di origine controllata e/o  atti  a  divenire  a
denominazione di origine controllata «Alta Langa», provenienti  dalle
vendemmie 2008, 2009 e 2010 che, alla data di entrata in  vigore  del
disciplinare di produzione annesso al presente decreto, trovansi gia'
confezionati, in corso di confezionamento o in fase di  elaborazione,
possono essere commercializzati con la DOCG purche' dette partite, al
momento  dell'entrata  in  vigore   del   presente   decreto,   siano
rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare  ed  a
condizione  che  le  ditte  produttrici  interessate  comunichino  al
soggetto   autorizzato   al   controllo   sulla   produzione    della
denominazione  in  questione,  ai  sensi  della   specifica   vigente
normativa, entro sessanta giorni dalla  citata  data  di  entrata  in
vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti
presso le stesse. 
  3. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione  di  origine  controllata  e
garantita «Alta Langa» e' tenuto, a norma  di  legge,  all'osservanza
delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso  disciplinare
di produzione.