Art. 3 1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Alta Langa», ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 31 ottobre 2002 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C.. 2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1 i quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Alta Langa», provenienti dalle vendemmie 2008, 2009 e 2010 che, alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto, trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati con la DOCG purche' dette partite, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse. 3. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Alta Langa» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.