(all. 1 - art. 4)
 
                                ART.4 
 
                         PROVA DELL'ORIGINE 
 
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata  documentando  per
ognuna  gli  input  e  gli  output.  In  questo  modo,  e  attraverso
l'iscrizione  in  appositi  elenchi,  gestiti  dalla   struttura   di
controllo, degli allevamenti, dei caseificatori, degli stagionatori e
dei confezionatori nonche' attraverso  la  dichiarazione  tempestiva,
alla struttura di controllo, delle quantita' prodotte,  e'  garantita
la  tracciabilita'  del  prodotto.  Tutte  le  persone,   fisiche   o
giuridiche, iscritte  nei  relativi  elenchi,  sono  assoggettate  al
controllo da parte  della  struttura  di  controllo,  secondo  quanto
disposto dal disciplinare di  produzione  e  dal  relativo  piano  di
controllo.