ART.8 ETICHETTATURA I segni identificativi del formaggio sono dati dall'apposizione di una placca di caseina e di una etichetta. La placca di caseina recante la scritta Piacentinu Ennese e i codici identificativi della forma viene apposta nella fase di formatura e pressatura. Al termine del periodo di stagionatura l'Organismo di Controllo, verificata la sussistenza delle caratteristiche descritte all'art.2, autorizza i produttori del "Piacentinu Ennese" all'etichettatura. L'etichetta posta sulle forme di formaggio " Piacentinu Ennese " reca obbligatoriamente a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni: - "Piacentinu Ennese" seguita dall'acronimo DOP (Denominazione d'Origine Protetta), di dimensioni superiori rispetto a tutte le altre indicazioni che compongono l'etichetta; - Il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice. - Il logo. E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purche' questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonche' di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e non siano in contrasto con le finalita' e i contenuti del presente disciplinare. Parte di provvedimento in formato grafico