(all. 1 - art. 8)
 
                                ART.8 
 
                            ETICHETTATURA 
 
I segni identificativi del formaggio sono  dati  dall'apposizione  di
una placca di caseina e di una etichetta. 
La placca di caseina recante la scritta Piacentinu Ennese e i  codici
identificativi della forma viene apposta nella fase  di  formatura  e
pressatura. 
Al termine del periodo  di  stagionatura  l'Organismo  di  Controllo,
verificata la sussistenza delle caratteristiche descritte  all'art.2,
autorizza i produttori  del  "Piacentinu  Ennese"  all'etichettatura.
L'etichetta posta sulle forme di formaggio " Piacentinu Ennese " reca
obbligatoriamente a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre  al
simbolo grafico comunitario e relative menzioni e  alle  informazioni
corrispondenti  ai  requisiti  di   legge   le   seguenti   ulteriori
indicazioni: 
 
-  "Piacentinu  Ennese"  seguita  dall'acronimo  DOP   (Denominazione
d'Origine Protetta), di dimensioni  superiori  rispetto  a  tutte  le
altre indicazioni che compongono l'etichetta; 
- Il nome, la ragione sociale, l'indirizzo  dell'azienda  produttrice
e/o confezionatrice. 
- Il logo. 
 
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  non  espressamente
prevista. E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che  facciano
riferimento a marchi privati, purche' questi non abbiano  significato
laudativo o siano tali da trarre in inganno il  consumatore,  nonche'
di altri riferimenti veritieri e documentabili che  siano  consentiti
dalla normativa vigente e non siano in contrasto con le finalita' e i
contenuti del presente disciplinare. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico