Art. 2 
 
  1. Le quote di finanziamento  individuate  nell'allegato  elenco  e
riferite a soggetti pubblici e ad enti non di diritto pubblico,  sono
erogate  dal  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato
mediante l'utilizzo delle disponibilita' residuali del Fondo  di  cui
all'art. 13, comma 3-quater, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, subordinatamente alla  sottoscrizione,  da  parte  dei  medesimi
soggetti, delle attestazioni previste dai successivi articoli 3 e  4,
e alla conseguente  trasmissione  al  citato  Dipartimento  entro  il
termine perentorio fissato al successivo art. 5.