Art. 2 1. Le quote di finanziamento individuate nell'allegato elenco e riferite a soggetti pubblici e ad enti non di diritto pubblico, sono erogate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante l'utilizzo delle disponibilita' residuali del Fondo di cui all'art. 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, subordinatamente alla sottoscrizione, da parte dei medesimi soggetti, delle attestazioni previste dai successivi articoli 3 e 4, e alla conseguente trasmissione al citato Dipartimento entro il termine perentorio fissato al successivo art. 5.