Art. 6 1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, successivamente al ricevimento dei modelli previsti dagli articoli 3 e 4 ed alla verifica della relativa regolarita', provvede alla conseguente erogazione in favore degli enti beneficiari della relativa quota di finanziamento riportata nell'allegato elenco 1, nei tempi e nella misura consentita dalle disponibilita' di cassa effettivamente presenti sul Fondo di cui al capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al fine di fornire agli enti beneficiari notizie utili in merito all'avvenuta erogazione dei contributi statali loro spettanti, i relativi provvedimenti autorizzativi saranno pubblicati sul sito web del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it), accedendo all'apposita sezione dedicata all'interno dell'area «Trasferimenti finanziari a carico del bilancio».