Art. 6 
 
  1.  Il  Dipartimento  della  Ragioneria   generale   dello   Stato,
successivamente al ricevimento dei modelli previsti dagli articoli  3
e 4 ed  alla  verifica  della  relativa  regolarita',  provvede  alla
conseguente  erogazione  in  favore  degli  enti  beneficiari   della
relativa quota di finanziamento riportata nell'allegato elenco 1, nei
tempi  e  nella  misura  consentita  dalle  disponibilita'  di  cassa
effettivamente presenti sul Fondo di cui al capitolo 7536 dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  2. Al fine di fornire agli enti beneficiari notizie utili in merito
all'avvenuta erogazione dei  contributi  statali  loro  spettanti,  i
relativi provvedimenti autorizzativi saranno pubblicati sul sito  web
del   Dipartimento   della   Ragioneria    generale    dello    Stato
(www.rgs.mef.gov.it),   accedendo   all'apposita   sezione   dedicata
all'interno  dell'area  «Trasferimenti  finanziari   a   carico   del
bilancio».