Art. 7 1. I contributi statali individuati nell'allegato elenco 1 per i quali il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non ha potuto provvedere alla relativa erogazione per il mancato espletamento, da parte degli enti beneficiari, degli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 5, devono intendersi revocati. 2. Entro il 31 ottobre 2011, lo stesso Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato trasmette alla V Commissione della Camera dei deputati l'elenco degli enti inadempienti e il riepilogo dei contributi agli stessi non erogati, al fine di consentire alla stessa Commissione parlamentare di valutare, anche in rapporto alla relativa entita' di tali contributi, una eventuale riassegnazione degli stessi in favore di enti e per interventi da individuare con apposito atto di indirizzo e conseguente successiva adozione del relativo decreto ministeriale, nel rispetto delle medesime finalita'.