Art. 7 
 
  1. I contributi statali individuati nell'allegato elenco  1  per  i
quali il Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  non  ha
potuto  provvedere  alla   relativa   erogazione   per   il   mancato
espletamento, da parte  degli  enti  beneficiari,  degli  adempimenti
previsti dagli articoli 3, 4 e 5, devono intendersi revocati. 
  2.  Entro  il  31  ottobre  2011,  lo  stesso  Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato trasmette alla  V  Commissione  della
Camera dei deputati l'elenco degli enti inadempienti e  il  riepilogo
dei contributi agli stessi non erogati, al fine  di  consentire  alla
stessa Commissione parlamentare di valutare, anche in  rapporto  alla
relativa entita' di tali  contributi,  una  eventuale  riassegnazione
degli stessi in favore di enti e per interventi  da  individuare  con
apposito atto di indirizzo  e  conseguente  successiva  adozione  del
relativo decreto ministeriale, nel rispetto delle medesime finalita'.