Art. 8 1. Gli enti che hanno regolarmente provveduto, nei termini fissati, agli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 ed in relazione ai quali, ai sensi dell'art. 6, e' stata disposta la conseguente erogazione delle somme individuate nell'allegato elenco 1, devono inviare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro 60 giorni dalla conclusione di ciascun intervento finanziato, all'indirizzo e con le modalita' di cui al precedente art. 5, una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, con la quale deve essere fornita una sintetica rappresentazione, anche sotto il profilo economico-finanziario, delle attivita' poste in essere per la realizzazione degli interventi finanziati con il contributo statale nonche' evidenziato ogni elemento utile di conoscenza che consenta di verificare il corretto utilizzo di tali finanziamenti. 2. Nel caso i contributi statali erogati risultino complessivamente superiori alle reali necessita' di spesa degli enti beneficiari in rapporto agli interventi eseguiti, la differenza, a qualunque titolo realizzata, deve essere versata al cap. 2368 - Capo X, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale (Codice IBAN: IT62V0100003245231010236806), dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A.) - Ufficio IX - via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma. 3. Al versamento al bilancio dello Stato dei contributi ricevuti, con le modalita' previste al comma 2, sono altresi' obbligati gli enti beneficiari che, successivamente all'erogazione da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, si trovino nell'impossibilita', per qualunque motivo, di dare avvio alla realizzazione degli interventi previsti dal presente decreto entro 12 mesi dall'accreditamento del finanziamento statale, restando in ogni caso preclusa la possibilita' di impiegare tali disponibilita' finanziarie per interventi diversi da quelli puntualmente indicati nell'allegato elenco 1.