Art. 8 
 
  1. Gli enti che hanno regolarmente provveduto, nei termini fissati,
agli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 ed in relazione  ai
quali, ai  sensi  dell'art.  6,  e'  stata  disposta  la  conseguente
erogazione delle somme individuate  nell'allegato  elenco  1,  devono
inviare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  entro
60  giorni  dalla  conclusione  di  ciascun  intervento   finanziato,
all'indirizzo e con le modalita' di cui al  precedente  art.  5,  una
relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente,  con  la
quale deve essere fornita una sintetica rappresentazione, anche sotto
il profilo economico-finanziario, delle attivita' poste in essere per
la  realizzazione  degli  interventi  finanziati  con  il  contributo
statale nonche' evidenziato ogni elemento  utile  di  conoscenza  che
consenta di verificare il corretto utilizzo di tali finanziamenti. 
  2. Nel caso i contributi statali erogati risultino complessivamente
superiori alle reali necessita' di spesa degli  enti  beneficiari  in
rapporto agli interventi eseguiti, la differenza, a qualunque  titolo
realizzata, deve essere versata al cap. 2368 - Capo X, dello stato di
previsione  dell'entrata   del   bilancio   statale   (Codice   IBAN:
IT62V0100003245231010236806),  dandone  tempestiva  comunicazione  al
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  -  Ispettorato
generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A.) -
Ufficio IX - via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma. 
  3. Al versamento al bilancio dello Stato dei  contributi  ricevuti,
con le modalita' previste al comma 2,  sono  altresi'  obbligati  gli
enti beneficiari che, successivamente  all'erogazione  da  parte  del
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  si  trovino
nell'impossibilita',  per  qualunque  motivo,  di  dare  avvio   alla
realizzazione degli interventi previsti dal presente decreto entro 12
mesi dall'accreditamento del finanziamento statale, restando in  ogni
caso  preclusa  la  possibilita'  di  impiegare  tali  disponibilita'
finanziarie per interventi diversi da  quelli  puntualmente  indicati
nell'allegato elenco 1.