Art. 2 
 
      Presentazione e valutazione delle variazioni riguardanti 
                        i programmi agevolati 
 
  1. Le variazioni riguardanti i programmi agevolati di cui  all'art.
1 sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico  a  cura  del
soggetto primo proponente  ovvero  referente  di  ciascun  programma,
corredate da idonea documentazione e da una relazione illustrativa. 
  2. Le variazioni che comportino modifiche  nella  composizione  del
partenariato ovvero nel  conseguimento  degli  obiettivi  parziali  o
finali del programma,  ferme  restanti  le  verifiche  da  parte  del
Ministero  della  sussistenza   dei   requisiti   e   condizioni   di
ammissibilita', sono sottoposte  alla  valutazione  dei  comitati  di
esperti di cui ai decreti ministeriali del 17 dicembre 2009 e del  18
febbraio 2010, ad  eccezione  dei  casi  rientranti  nella  procedura
semplificata di cui all'art. 3. 
  3. Le modifiche nella composizione del partenariato che  comportino
l'ingresso di  un  nuovo  soggetto,  fatto  salvo  il  caso  previsto
all'art. 3, comma 1, lettera d), sono consentite  esclusivamente  per
la sostituzione di un soggetto sottoposto a  fallimento  o  ad  altre
procedure concorsuali, sulla base di adeguata motivazione  in  ordine
alla necessita' di ingresso del nuovo soggetto. 
  4. L'erogazione per stato di avanzamento e' disposta sulla base dei
costi sostenuti nel periodo di riferimento,  indipendentemente  dalla
conclusione delle attivita' previste nei singoli  pacchi  di  lavoro,
purche' dal rapporto tecnico allegato alla richiesta di erogazione si
rilevi un andamento regolare del programma e  non  emergano  elementi
che prefigurino modifiche degli  obiettivi  intermedi  o  finali  del
programma  stesso.  Il  predetto  rapporto  tecnico  dovra'  pertanto
indicare  le  attivita'  svolte  nell'ambito  dei  pacchi  di  lavoro
compresi nello stato di avanzamento,  i  risultati,  anche  parziali,
raggiunti, le  difficolta'  operative  e  tecnologiche  affrontate  e
superate.