Art. 2 Presentazione e valutazione delle variazioni riguardanti i programmi agevolati 1. Le variazioni riguardanti i programmi agevolati di cui all'art. 1 sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico a cura del soggetto primo proponente ovvero referente di ciascun programma, corredate da idonea documentazione e da una relazione illustrativa. 2. Le variazioni che comportino modifiche nella composizione del partenariato ovvero nel conseguimento degli obiettivi parziali o finali del programma, ferme restanti le verifiche da parte del Ministero della sussistenza dei requisiti e condizioni di ammissibilita', sono sottoposte alla valutazione dei comitati di esperti di cui ai decreti ministeriali del 17 dicembre 2009 e del 18 febbraio 2010, ad eccezione dei casi rientranti nella procedura semplificata di cui all'art. 3. 3. Le modifiche nella composizione del partenariato che comportino l'ingresso di un nuovo soggetto, fatto salvo il caso previsto all'art. 3, comma 1, lettera d), sono consentite esclusivamente per la sostituzione di un soggetto sottoposto a fallimento o ad altre procedure concorsuali, sulla base di adeguata motivazione in ordine alla necessita' di ingresso del nuovo soggetto. 4. L'erogazione per stato di avanzamento e' disposta sulla base dei costi sostenuti nel periodo di riferimento, indipendentemente dalla conclusione delle attivita' previste nei singoli pacchi di lavoro, purche' dal rapporto tecnico allegato alla richiesta di erogazione si rilevi un andamento regolare del programma e non emergano elementi che prefigurino modifiche degli obiettivi intermedi o finali del programma stesso. Il predetto rapporto tecnico dovra' pertanto indicare le attivita' svolte nell'ambito dei pacchi di lavoro compresi nello stato di avanzamento, i risultati, anche parziali, raggiunti, le difficolta' operative e tecnologiche affrontate e superate.