Art. 3 
 
       Procedure semplificate di approvazione delle variazioni 
 
  1. Nei casi di seguito indicati, le  variazioni  sono  valutate  ed
approvate dal Ministero, senza il ricorso all'esame dei  comitati  di
esperti di  cui  all'art.  2,  comma  2,  sulla  base  di  specifiche
relazioni del  soggetto  primo  proponente  ovvero  referente,  ferme
restanti le verifiche da parte del Ministero  della  sussistenza  dei
requisiti  e  condizioni  di  ammissibilita'   in   occasione   degli
accertamenti relativi ai singoli stati di avanzamento: 
  a) variazioni,  da  qualsiasi  causa  determinate,  che  comportino
modifiche dei costi nel limite del  20%  dei  costi  complessivi  del
programma; in tal caso  la  relazione  del  primo  proponente  ovvero
referente dovra' attestare la permanenza degli obiettivi  parziali  e
finali del programma, nonche' degli impegni assunti con il decreto di
concessione, se gia' emanato; 
  b) variazioni determinate dal venire meno di uno  o  piu'  soggetti
componenti il partenariato e dalla  conseguente  redistribuzione  dei
costi tra  i  soggetti  rimanenti,  nel  limite  del  20%  del  costo
complessivo del  programma;  in  tal  caso  la  relazione  del  primo
proponente ovvero referente dovra' attestare il possesso da parte dei
soggetti  rimanenti  delle  necessarie  competenze  tecniche  e   dei
requisiti di affidabilita' finanziaria; 
  c) modifiche nei soggetti componenti il partenariato conseguenti  a
operazioni societarie, che non eccedano comunque il  limite  del  20%
del  costo  complessivo  del  programma;  la  relazione   del   primo
proponente ovvero referente dovra' attestare, anche in  questo  caso,
quanto previsto alla lettera b); 
  d) ingresso di nuovi soggetti nel partenariato in  sostituzione  di
soggetti uscenti,  limitatamente  al  caso  in  cui  la  sostituzione
riguardi non piu' del 20% dei soggetti componenti il  partenariato  e
non piu' del 20% del costo complessivo del  programma;  la  relazione
del  primo  proponente  ovvero  referente  dovra'  fornire   adeguata
motivazione in merito alla necessita' di ingresso del nuovo soggetto,
oltre ad attestare il possesso da parte del medesimo delle necessarie
competenze tecniche e dei requisiti di affidabilita' finanziaria; 
  e) modifica dei tempi di realizzazione dei pacchi di lavoro,  senza
variazione dei costi ad essi connessi, che dia luogo ad  una  diversa
articolazione  degli  stati  di  avanzamento  del  programma  e   del
conseguente piano delle erogazioni; la relazione del primo proponente
ovvero referente dovra' evidenziare la nuova articolazione  temporale
degli  obiettivi  intermedi  che   saranno   correlati   alla   nuova
composizione degli stati di avanzamento. 
  2. I  limiti  percentuali  di  cui  al  comma  precedente  sono  da
intendersi come valore cumulativo di tutte le  variazioni  presentate
fino al completamento del programma. 
  3.  Le  variazioni  concernenti  i  dati  anagrafici  dei  soggetti
componenti il partenariato, le sedi  di  svolgimento  del  programma,
sono valutate dal Ministero, senza il  ricorso  ai  comitati  di  cui
all'art. 2, comma 2, in sede di esame degli stati di avanzamento  del
programma, sulla base della relativa documentazione  e  del  rapporto
tecnico allegato alla richiesta di erogazione.