Art. 3 Procedure semplificate di approvazione delle variazioni 1. Nei casi di seguito indicati, le variazioni sono valutate ed approvate dal Ministero, senza il ricorso all'esame dei comitati di esperti di cui all'art. 2, comma 2, sulla base di specifiche relazioni del soggetto primo proponente ovvero referente, ferme restanti le verifiche da parte del Ministero della sussistenza dei requisiti e condizioni di ammissibilita' in occasione degli accertamenti relativi ai singoli stati di avanzamento: a) variazioni, da qualsiasi causa determinate, che comportino modifiche dei costi nel limite del 20% dei costi complessivi del programma; in tal caso la relazione del primo proponente ovvero referente dovra' attestare la permanenza degli obiettivi parziali e finali del programma, nonche' degli impegni assunti con il decreto di concessione, se gia' emanato; b) variazioni determinate dal venire meno di uno o piu' soggetti componenti il partenariato e dalla conseguente redistribuzione dei costi tra i soggetti rimanenti, nel limite del 20% del costo complessivo del programma; in tal caso la relazione del primo proponente ovvero referente dovra' attestare il possesso da parte dei soggetti rimanenti delle necessarie competenze tecniche e dei requisiti di affidabilita' finanziaria; c) modifiche nei soggetti componenti il partenariato conseguenti a operazioni societarie, che non eccedano comunque il limite del 20% del costo complessivo del programma; la relazione del primo proponente ovvero referente dovra' attestare, anche in questo caso, quanto previsto alla lettera b); d) ingresso di nuovi soggetti nel partenariato in sostituzione di soggetti uscenti, limitatamente al caso in cui la sostituzione riguardi non piu' del 20% dei soggetti componenti il partenariato e non piu' del 20% del costo complessivo del programma; la relazione del primo proponente ovvero referente dovra' fornire adeguata motivazione in merito alla necessita' di ingresso del nuovo soggetto, oltre ad attestare il possesso da parte del medesimo delle necessarie competenze tecniche e dei requisiti di affidabilita' finanziaria; e) modifica dei tempi di realizzazione dei pacchi di lavoro, senza variazione dei costi ad essi connessi, che dia luogo ad una diversa articolazione degli stati di avanzamento del programma e del conseguente piano delle erogazioni; la relazione del primo proponente ovvero referente dovra' evidenziare la nuova articolazione temporale degli obiettivi intermedi che saranno correlati alla nuova composizione degli stati di avanzamento. 2. I limiti percentuali di cui al comma precedente sono da intendersi come valore cumulativo di tutte le variazioni presentate fino al completamento del programma. 3. Le variazioni concernenti i dati anagrafici dei soggetti componenti il partenariato, le sedi di svolgimento del programma, sono valutate dal Ministero, senza il ricorso ai comitati di cui all'art. 2, comma 2, in sede di esame degli stati di avanzamento del programma, sulla base della relativa documentazione e del rapporto tecnico allegato alla richiesta di erogazione.