Art. 4 
 
                 Proroga della durata dei programmi 
 
  1. Le richieste di proroga della durata del programma devono essere
adeguatamente motivate e confermare il mantenimento  degli  obiettivi
parziali e finali del programma, nonche' degli obblighi  assunti  con
il decreto di concessione. Il periodo di proroga previsto dall'art. 3
dei bandi citati all'art. 1 puo' essere incrementato di ulteriori  12
mesi. 
  2. La concessione  delle  suddette  proroghe  e'  subordinata  alla
corrispondente proroga della durata  della  fideiussione  bancaria  o
polizza assicurativa eventualmente presentata ai fini dell'erogazione
dell'anticipazione, se non ancora svincolata. 
  3. Al fine di  consentire  il  rispetto  degli  obblighi  derivanti
dall'utilizzo delle risorse  del  PON  Ricerca  e  Competitivita',  i
programmi agevolati  con  tali  risorse  non  possono  in  ogni  caso
concludersi oltre la data del 31 dicembre 2015. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 16 novembre 2010 
 
                                                  Il Ministro: Romani 

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2011 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 1, foglio n. 146.