Art. 4 Proroga della durata dei programmi 1. Le richieste di proroga della durata del programma devono essere adeguatamente motivate e confermare il mantenimento degli obiettivi parziali e finali del programma, nonche' degli obblighi assunti con il decreto di concessione. Il periodo di proroga previsto dall'art. 3 dei bandi citati all'art. 1 puo' essere incrementato di ulteriori 12 mesi. 2. La concessione delle suddette proroghe e' subordinata alla corrispondente proroga della durata della fideiussione bancaria o polizza assicurativa eventualmente presentata ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, se non ancora svincolata. 3. Al fine di consentire il rispetto degli obblighi derivanti dall'utilizzo delle risorse del PON Ricerca e Competitivita', i programmi agevolati con tali risorse non possono in ogni caso concludersi oltre la data del 31 dicembre 2015. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 novembre 2010 Il Ministro: Romani Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 146.