IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in
via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  20  aprile  1994,
n.348, con il quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61  di  tutela  delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei  vini,in
attuazione dell'art.15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi, finora emanati,  del  predetto decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini  d'Acqui  per
il tramite della Regione Piemonte, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui"; 
  Visto il parere formulato dalla Regione  Piemonte  in  merito  alla
predetta istanza di riconoscimento; 
  Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di  modifica  della
denominazione di origine controllata "Brachetto d'Acqui" o "Acqui"  e
del relativo disciplinare di produzione,  pubblicati  nella  Gazzetta
ufficiale - Serie generale - n.302 del 28 dicembre 2010 ; 
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; 
  Ritenuto pertanto necessario doversi procedere  alla  modifica  del
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui", in conformita'
al parere espresso dal sopra citato Comitato; 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di
origine  controllata  e  garantita  «Brachetto  d'Acqui»  o  «Acqui»,
riconosciuta con Decreto ministeriale 24 aprile 1996 , e'  modificato
come da testo annesso al presente decreto. 
  2. La denominazione di origine controllata e  garantita  «Brachetto
d'Acqui»  o  «Acqui»  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono   alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare  di  produzione
di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni  entrano
in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.