Art. 2 
 
  1. I soggetti che intendono porre in  commercio,  a  partire  dalla
campagna vendemmiale 2011/2012, i vini  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" provenienti  da
vigneti non ancora iscritti, ma aventi  base  ampelografica  conforme
alle  disposizioni  dell'annesso  disciplinare  di  produzione,  sono
tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali la denuncia
dei rispettivi terreni vitati ai fini  dell'iscrizione  dei  medesimi
all'apposito  schedario  ai  sensi  dell'articolo  12   del   decreto
legislativo n. 61/2010. 
  2. I vigneti gia' iscritti all'apposito  schedario  viticolo  della
denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto  d'Acqui"
o "Acqui" aventi base ampelografica  rispondente  a  quanto  previsto
all'articolo  2  dell'annesso  disciplinare  di   produzione   devono
intendersi iscritti allo schedario viticolo  della  denominazione  di
origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui". 
  2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione  di  origine  controllata  e
garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" e' tenuto, a norma di  legge,
all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.