Art. 2 1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61/2010. 2. I vigneti gia' iscritti all'apposito schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" aventi base ampelografica rispondente a quanto previsto all'articolo 2 dell'annesso disciplinare di produzione devono intendersi iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui". 2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.