(Annesso-art. 7)
       Articolo 7 - Etichettatura designazione e presentazione 
 
1. Alla denominazione di origine controllata e  garantita  "Brachetto
d'Acqui" o "Acqui" e' 
vietata l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  ivi  compresi  gli
aggettivi   "superiore",   "riserva",   "extra",   "fine",   scelto",
"selezionato" e simili. 
2.  E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano
riferimento a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non  aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 
3. Nella designazione della denominazione di  origine  controllata  e
garantita "Brachetto  d'Acqui"  o  "Acqui",  con  l'esclusione  della
tipologia spumante,  e'  obbligatoria  l'indicazione  dell'annata  di
produzione delle uve .