Articolo 7 - Etichettatura designazione e presentazione 1. Alla denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi "superiore", "riserva", "extra", "fine", scelto", "selezionato" e simili. 2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 3. Nella designazione della denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui", con l'esclusione della tipologia spumante, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve .