Art. 2 
 
  1. La societa' «Toscana certificazione  agroalimentare  S.r.l.»  di
cui  all'art.  1,  di  seguito  denominata  «struttura  di  controllo
autorizzata», dovra' assicurare che, conformemente alle  prescrizioni
del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti
certificati nella predetta denominazione  di  origine  rispondano  ai
requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione. 
  2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1: 
    a) la regione, gli uffici competenti della camera  di  commercio,
industria, artigianato  e  agricoltura,  la  provincia  ed  i  comuni
competenti  per  il   territorio   di   produzione   della   predetta
denominazione di origine sono tenuti a mettere a  disposizione  della
struttura di controllo autorizzata, a  titolo  gratuito,  ogni  utile
documentazione in formato  cartaceo  e,  ove  possibile,  in  formato
elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo,
i  relativi   aggiornamenti,   le   dichiarazioni   vendemmiali,   le
certificazioni d'idoneita' agli esami analitici  ed  organolettici  e
ogni   altra   documentazione   utile   ai   fini   dell'applicazione
dell'attivita' di controllo; 
    b) la Camera di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
di Siena trasmette  alla  struttura  di  controllo  autorizzata,  ove
possibile in  formato  elettronico,  tutti  i  dati  e  gli  elementi
documentali concernenti la gestione dei carichi  nonche'  l'attivita'
documentale ed ispettiva posta  in  essere  a  carico  della  filiera
vitivinicola DOC «Terre di Casole» fino  all'entrata  in  vigore  del
presente decreto.