Art. 2 1. La societa' «Toscana certificazione agroalimentare S.r.l.» di cui all'art. 1, di seguito denominata «struttura di controllo autorizzata», dovra' assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione. 2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1: a) la regione, gli uffici competenti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione della struttura di controllo autorizzata, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attivita' di controllo; b) la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena trasmette alla struttura di controllo autorizzata, ove possibile in formato elettronico, tutti i dati e gli elementi documentali concernenti la gestione dei carichi nonche' l'attivita' documentale ed ispettiva posta in essere a carico della filiera vitivinicola DOC «Terre di Casole» fino all'entrata in vigore del presente decreto.