Art. 2 
 
  1. La presente autorizzazione puo' essere sospesa  o  revocata  con
decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
qualora  vengano  meno  i  requisiti  che  ne  hanno  determinato  la
concessione e nei casi di mancato adempimento delle  disposizioni  di
cui all'art. 1 del presente decreto. 
  2. Ai fini della validita' dell'autorizzazione resta in  vigore  il
termine  stabilito  con  il  decreto  di  conferimento  dell'incarico
indicato nelle premesse. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 24 febbraio 2011 
 
                                      Il direttore generale: La Torre