Art. 3 
 
  La tariffa e' maggiorata nella misura del: 
      1) 25% per lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) ; 
      2) 50% per lavoro festivo; 
      3) 60% per lavoro notturno festivo; 
      4) 30% per  lavoro  straordinario  cumulabile  con  quelle  per
lavoro notturno, festivo e notturno-festivo come  sopra  determinato,
ricorrendone le specifiche fattispecie. 
  Il  presente  provvedimento  verra'   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    L'Aquila, 22 febbraio 2011 
 
                                   Il direttore provinciale: Calavena