Art. 3 La tariffa e' maggiorata nella misura del: 1) 25% per lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) ; 2) 50% per lavoro festivo; 3) 60% per lavoro notturno festivo; 4) 30% per lavoro straordinario cumulabile con quelle per lavoro notturno, festivo e notturno-festivo come sopra determinato, ricorrendone le specifiche fattispecie. Il presente provvedimento verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'Aquila, 22 febbraio 2011 Il direttore provinciale: Calavena