Articolo 11 (Disposizioni applicabili ai gruppi di SIM. Disposizioni generali) 1. Nel Titolo IV, Capitolo 1, Paragrafo 1, secondo capoverso e' sostituito dal seguente: "I gruppi di SIM sono soggetti, su base consolidata, alle regole in materia di patrimonio di vigilanza, requisito patrimoniale complessivo, valutazione dell'adeguatezza del capitale interno, concentrazione dei rischi e gestione del rischio di liquidita'". 2. Nel Titolo IV, Capitolo 3, Sezione I, paragrafo 1, secondo capoverso, dopo le parole "patrimonio di vigilanza consolidato (cfr. Sezione IV)" e' inserito il seguente alinea: "- gestione del rischio di liquidita' (cfr. Sezione IV-bis)"; 3. Nel Titolo IV, Capitolo 3, dopo la Sezione IV, e' inserita la seguente: "SEZIONE IV-BIS GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITA' 1. Gestione del rischio di liquidita' Nei gruppi di SIM, la capogruppo e' responsabile per la predisposizione di un sistema di gestione del rischio di liquidita' a livello consolidato conforme ai principi richiamati nel Titolo I, Capitolo 14. Le controllate forniscono la necessaria collaborazione per il conseguimento di tale obiettivo".