(all. 1 - art. 3)
 
                             Articolo 3 
 
                     (Concentrazione dei rischi) 
 
Nel Titolo I, il Capitolo 9 e' sostituito dal seguente: 
 
                             "CAPITOLO 9 
 
                      CONCENTRAZIONE DEI RISCHI 
 
1. Premessa 
La presente disciplina e' diretta a limitare i rischi di instabilita'
connessi all'inadempimento di un cliente singolo o di  un  gruppo  di
clienti connessi verso cui una SIM e'  esposta  in  misura  rilevante
rispetto al patrimonio di vigilanza. Essa, infatti,  pone  un  limite
all'esposizione al medesimo rischio idiosincratico,  inteso  come  il
rischio specifico di un cliente o di un gruppo  di  clienti  connessi
indipendente da fattori esterni quali l'appartenenza alla stessa area
geografica o al medesimo comparto produttivo. 
Sono previsti  limiti  prudenziali  all'ammontare  delle  esposizioni
assunte nei confronti di una controparte per limitare  la  potenziale
perdita massima che la SIM potrebbe subire in caso di  inadempimento.
I limiti, commisurati al patrimonio di vigilanza, riguardano i rischi
assunti a qualunque titolo nei confronti della  medesima  controparte
(titoli emessi detenuti in portafoglio, esposizione per operazioni su
strumenti derivati, finanziamenti erogati, ecc.). 
La disciplina prevede che i rischi nei confronti di  singoli  clienti
della medesima SIM siano considerati unitariamente qualora: 1) tra  i
clienti  stessi  sussistano  connessioni  di  carattere  giuridico  o
economico tali che le difficolta' di rimborso o di funding di uno  di
essi possono ripercuotersi sugli altri; 2) si effettuino investimenti
indiretti attraverso schemi di investimento (es.  fondi  comuni)  che
espongono la SIM sia ai rischi propri dello  "schema"  sia  a  quelli
degli asset oggetto dell'investimento. 
Le SIM devono acquisire tutte le informazioni necessarie per valutare
eventuali  connessioni  economiche  tra  i  clienti.  A   tal   fine,
acquisiscono gli opportuni documenti e informazioni  e  predispongono
adeguati processi e strutture per effettuare la suddetta valutazione.
In ogni caso, sono tenute a valutare eventuali connessioni economiche
in relazione alle  esposizioni  di  ammontare  superiore  al  2%  del
proprio patrimonio di vigilanza.  La  prosecuzione  del  rapporto  e'
subordinata al periodico aggiornamento di tali informazioni. 
Il  rispetto  dei  limiti  quantitativi  previsti   in   materia   di
concentrazione dei rischi  non  elimina  gli  effetti  dell'eventuale
insolvenza dei maggiori clienti  sull'equilibrio  patrimoniale  della
SIM.  E'  quindi  importante  procedere   con   particolare   cautela
nell'assunzione di esposizioni di importo  rilevante,  valutando  con
rigore il merito creditizio e  seguendo  con  attenzione  l'andamento
economico dei clienti. 
In mancanza di adeguate strutture per la  selezione  e  il  controllo
della maggiore clientela, la Banca d'Italia  si  riserva  di  fissare
limiti piu' stringenti di quelli previsti in via generale. 
 
2. Definizioni Ai fini del presente Capitolo, si intende per: 
- "cliente",  il  singolo  soggetto  ovvero  il  "gruppo  di  clienti
connessi" nei cui confronti vengono assunti rischi; 
- "esposizione del portafoglio  di  negoziazione  di  vigilanza",  la
somma di tutte le esposizioni nei confronti di un cliente costituite: 
• dalla somma delle posizioni nette lunghe, determinate ai sensi  del
capitolo 2 in ciascuno degli  strumenti  emessi  dal  cliente  o  dal
gruppo  di  clienti  connessi  in  questione,  che  fanno  parte  del
portafoglio di negoziazione di vigilanza; 
• dalle esposizioni relative al rischio  di  regolamento  di  cui  al
capitolo 3 e al rischio di controparte di cui al capitolo 8; 
- "esposizione", la somma delle attivita'  di  rischio  per  cassa  e
delle operazioni fuori bilancio nei confronti di un cliente o  di  un
gruppo di clienti connessi, cosi' come definite dalla disciplina  sui
rischi di credito e di controparte, senza l'applicazione dei  fattori
di ponderazione ivi  previsti.  Sono  escluse  dalle  esposizioni  le
attivita' integralmente dedotte dal patrimonio di vigilanza; 
- "grandi rischi", esposizioni di importo pari o superiore al 10  per
cento del patrimonio di vigilanza; 
- "gruppo di clienti connessi", due o piu' soggetti che costituiscono
un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto: 
a) uno di essi  ha,  direttamente  o  indirettamente,  un  potere  di
controllo sull'altro o sugli altri (connessione "giuridica"); 
ovvero: 
b) indipendentemente dall'esistenza dei rapporti di controllo di  cui
alla precedente lettera a), esistono,  tra  i  soggetti  considerati,
legami tali che, con tutta probabilita', se uno di essi si  trova  in
difficolta' finanziarie, in particolare difficolta'  di  raccolta  di
fondi o rimborso dei debiti, l'altro, o tutti gli  altri,  potrebbero
incontrare analoghe difficolta' (connessione "economica"). 
 Ai fini dell'individuazione di un gruppo  di  clienti  connessi  non
 sono inclusi i soggetti controllati dall'amministrazione centrale di
 uno Stato, quando alle relative esposizioni si applichi  un  fattore
 di ponderazione pari allo 0% ai sensi del Capitolo 7 1 ; 
 - "posizione di rischio", l'esposizione ponderata secondo le  regole
 previste dalla presente disciplina in  considerazione  della  natura
 della controparte debitrice e delle eventuali garanzie acquisite. 
 La posizione di  rischio  e'  determinata  partendo  dal  valore  di
 bilancio tenendo conto delle tecniche di mitigazione del rischio  in
 conformita' del Capitolo  7  e  dei  filtri  prudenziali  secondo  i
 criteri di cui al paragrafo 3. 
 -  "schema  di  investimento":  gli  OICR,  le   societa'   per   la
 cartolarizzazione,  gli  altri  veicoli   societari,   organismi   o
 strutture contrattuali interposti tra  la  SIM  e  gli  investimenti
 sottostanti. 
 -  "schema  di  investimento":  gli  OICR,  le   societa'   per   la
 cartolarizzazione,  gli  altri  veicoli   societari,   organismi   o
 strutture contrattuali interposti tra  la  SIM  e  gli  investimenti
 sottostanti. 
 
 -------- 
  1 
L'esenzione vale anche nel caso di societa' controllate  da  un  ente
territoriale cui si applichi  la  stessa  ponderazione  prevista  per
l'amministrazione centrale dello Stato. L'esenzione non si applica ai
rapporti tra una societa' controllata dall'amministrazione centrale o
da un ente territoriale e  le  sue  controllate;  in  tali  casi,  la
societa' controllante e le sue controllate devono essere  considerate
come un gruppo di clienti connessi. Lo stesso vale in altri  casi  di
connessione. 
 
3. Calcolo dell'esposizione totale e della posizione di rischio 
Nella determinazione dell'esposizione  totale  nei  confronti  di  un
singolo cliente o di un gruppo di clienti connessi, le  attivita'  di
rischio sono valorizzate con i seguenti criteri: 
- le esposizioni relative ai contratti derivati (ivi compresi  quelli
riconducibili al portafoglio immobilizzato)  sono  computate  secondo
quanto previsto per il rischio di controparte (cfr. capitolo 8); 
- le posizioni nette  relative  al  portafoglio  di  negoziazione  di
vigilanza  sono  determinate  seguendo  le  modalita'  indicate   nel
capitolo 2. A tal fine: 
a)  alle  posizioni  rivenienti  da  operazioni  di  collocamento  si
applicano i  coefficienti  di  riduzione  previsti  dal  capitolo  2,
sezione I, par. 5; 
b) le posizioni nette sono valorizzate al fair value; 
- le esposizioni relative ai rischi di regolamento e controparte sono
determinate con le modalita' indicate nei capitoli 3 e 8; 
- le rimanenti posizioni sono computate al valore di bilancio. 
Si applicano i criteri per  la  quantificazione  delle  posizioni  di
rischio di cui al Titolo V, Capitolo 1, Sezione III  della  Circolare
n. 263 del 27 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti e l'Allegato A
del medesimo Capitolo. 
 
4. Limiti di concentrazione del rischio 
 Ciascuna posizione di rischio 1 va contenuta entro il limite del  25
 per cento del patrimonio di vigilanza. 
 In caso di esposizione nei confronti di una banca, di un'impresa  di
 investimento o di un gruppo di clienti connessi di cui sia parte una
 banca o un'impresa di investimento  la  posizione  di  rischio  puo'
 superare il 25% del patrimonio di vigilanza purche' siano rispettate
 le seguenti condizioni: 
 1) l'ammontare della posizione di rischio non sia maggiore di €  150
 milioni; 
 2) la somma delle posizioni di rischio nei  confronti  di  eventuali
 clienti connessi alla banca o all'impresa di investimento e che  non
 siano a loro  volta  banche  o  imprese  di  investimento,  non  sia
 superiore al 25% del patrimonio di vigilanza; 
 3) la SIM valuti, secondo  criteri  di  prudenza,  che  l'assunzione
 della posizione di rischio sia coerente  con  la  propria  dotazione
 patrimoniale e in ogni caso non superi il  100%  del  patrimonio  di
 vigilanza. 
 Le SIM appartenenti a gruppi sottoposti a vigilanza  consolidata  da
 parte di Autorita' di vigilanza di paesi dell'UE o  appartenenti  al
 G-10 non sono soggette ai limiti sopra indicati ma unicamente ad  un
 limite pari al 40% del patrimonio di vigilanza  purche',  a  livello
 consolidato, il gruppo  di  appartenenza  rispetti  i  limiti  sopra
 elencati. 
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  1 
La posizione di rischio e' calcolata secondo  i  criteri  di  cui  al
paragrafo 3. 
 
5. Superamento dei limiti di concentrazione e copertura  patrimoniale
aggiuntiva I limiti  di  concentrazione  possono  essere  superati  a
condizione che: 
- il superamento sia dovuto esclusivamente  a  posizioni  di  rischio
relative ad esposizioni del portafoglio di negoziazione di vigilanza; 
- qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui  si
e'  verificato  il  superamento,  l'esposizione  del  portafoglio  di
negoziazione di vigilanza non superi cinque volte  il  patrimonio  di
vigilanza; 
-  qualora  siano  trascorsi  oltre  10  giorni,  il  complesso   dei
superamenti di cui  si  tratta  sia  contenuto  entro  sei  volte  il
patrimonio di vigilanza. 
Per ciascun superamento di  cui  sopra  e'  richiesta  una  copertura
patrimoniale   aggiuntiva   calcolata   secondo   quanto    riportato
nell'allegato G. 
 
6. Attivita' di rischio verso gruppi di clienti connessi e schemi  di
investimento 
Ai fini del rispetto dei limiti di concentrazione per le  esposizioni
nei confronti  di  soggetti  connessi,  si  applicano  i  criteri  di
connessione giuridica ed economica e quelli relativi alle esposizioni
verso schemi di investimento, di cui al Titolo V, Capitolo 1, Sezione
II, della  Circolare  n.  263  del  27  dicembre  2006  e  successive
modificazioni. 
 
7. Attivita' esenti 
Sono esenti dai limiti di concentrazione le  esposizioni  di  cui  al
Titolo V, Capitolo 1, Sezione II, parr. 4 e 4.1  della  Circolare  n.
263 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni. 
Sono altresi' esenti le esposizioni  nei  confronti  di  societa'  di
gestione   di   mercati   regolamentati   (borse)   italiani   ovvero
riconosciuti ai sensi dell'articolo 67, commi 1 e 2,  del  TUF  e  di
societa'  che  gestiscono  sistemi  di  garanzia,   compensazione   e
liquidazione (stanze di compensazione)".