(all. 1 - art. 4)
 
                             Articolo 4 
 
                         (Rischi operativi) 
 
Nel Titolo I, Capitolo 10, il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente: 
 
"3. Metodo base 
Nel metodo Base il requisito patrimoniale e' pari  al  15  per  cento
della media delle ultime tre osservazioni dell'indicatore  rilevante,
riferite alla situazione di fine esercizio (31 dicembre). 
Le osservazioni negative o nulle, non vengono prese in considerazione
nel calcolo del  requisito  patrimoniale  complessivo.  Il  requisito
viene quindi determinato come media delle  sole  osservazioni  aventi
valore positivo. 
 Qualora  il  dato  relativo  all'indicatore  rilevante,  per  alcune
 osservazioni del triennio di riferimento, non sussista,  il  calcolo
 del requisito va determinato  sulla  base  della  media  delle  sole
 osservazioni disponibili 1 . 
 Laddove l'indicatore rilevante o sue componenti si riferiscano ad un
 arco temporale inferiore ai 12 mesi (ad esempio nel caso di SIM  neo
 costituite e operazioni di fusione e acquisizione), tale valore deve
 essere annualizzato linearmente su base mensile 2 . 
 In  caso  di  fusione  ovvero  di  acquisizione   di   segmenti   di
 operativita'  nel  corso  dell'anno,  i  tre  indicatori   rilevanti
 utilizzati ai fini della determinazione del  requisito  patrimoniale
 dovranno tener tengono conto delle  componenti  di  conto  economico
 relative    ai    segmenti    di     operativita'     oggetto     di
 acquisizione/fusione. 
 -------- 
  1 
Il  requisito  va  calcolato  utilizzando  esclusivamente  i   valori
dell'indicatore rilevante determinato in base ai  principi  contabili
IAS/IFRS. 
 
 -------- 
  2 
A titolo esemplificativo, qualora la SIM  A  abbia  iniziato  la  sua
attivita' il 1 marzo dell'anno T,  l'indicatore  rilevante  riportato
nel bilancio di esercizio al  31  dicembre  dello  stesso  anno  deve
essere moltiplicato per un coefficiente  di  annualizzazione  pari  a
12/10 (ossia 12 mesi dell'anno diviso i 10 mesi di attivita'  cui  si
riferiscono i dati in bilancio). 
 
 Nel caso di scissione ovvero di cessione di segmenti di operativita'
 nel corso dell'anno, i valori delle componenti  di  conto  economico
 dei segmenti di operativita' ceduti/scissi devono essere considerati
 nella determinazione dell'indicatore rilevante 1 ". 
 -------- 
  1 
In particolare, in caso di fusione ovvero di acquisizione di segmenti
di operativita' nel  corso  del  periodo  1  gennaio  -  31  dicembre
dell'anno  T,  tale  evento  incide   sul   calcolo   del   requisito
patrimoniale  riferito  al  31  dicembre  di  tale  anno  e  comporta
modifiche dell'indicatore rilevante per gli anni T-1 e T-2. Pertanto: 
- l'indicatore rilevante riferito al 31 dicembre dell'anno  T  dovra'
tener  conto  dei  valori  annualizzati  delle  componenti  di  conto
economico  relative  ai   segmenti   di   operativita'   oggetto   di
acquisizione/fusione; 
- l'indicatore rilevante riferito al 31 dicembre degli anni T-1 e T-2
dovra' tener conto delle componenti di conto economico di  pertinenza
dei segmenti di operativita' oggetto di acquisizione/fusione. 
In caso di scissione ovvero di cessione di segmenti  di  operativita'
nel corso del periodo 1 gennaio  -  31  dicembre  dell'anno  T,  tale
evento  non  incide  sul  calcolo  del  requisito  patrimoniale   del
requisito riferito al 31 dicembre di tale anno. Pertanto: 
- l'indicatore rilevante riferito al 31 dicembre dell'anno  T  dovra'
tener conto dei  valori  delle  componenti  di  conto  economico  dei
segmenti di operativita' ceduti/scissi; 
- il valore delle componenti  di  conto  economico  dei  segmenti  di
operativita'  ceduti/scissi  contribuira'  anche   al   calcolo   del
requisito patrimoniale riferito agli anni T+1  e  T+2  essendo  parte
dell'indicatore rilevante calcolato con riferimento agli anni T-1 e T
(per l'anno T+1) e T (per l'anno T+2).