(all. 1 - art. 7)
 
                             Articolo 7 
 
(Rischio di controparte: metodo del valore corrente  e  compensazione
                            contrattuale) 
 
Nel  Titolo  I,  Allegato  F  il  paragrafo  2,  primo  capoverso  e'
sostituito dal seguente: 
 "I seguenti tipi  compensazione  contrattuale,  subordinatamente  al
 rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa, sono  riconosciuti
 ai fini della riduzione del valore delle esposizioni 1 : 
 a) contratti bilaterali di  novazione  dei  contratti  derivati  tra
 l'intermediario e la sua controparte; 
 b) altri accordi bilaterali di compensazione dei contratti  derivati
 tra l'intermediario e la sua controparte; 
 c) accordi bilaterali di compensazione tra prodotti differenti  (cd.
 crossproduct netting)". 
 -------- 
  1 
Ai fini della presente disciplina le  operazioni  con  regolamento  a
lungo termine sono considerate come derivati OTC.