Articolo 8 (Rischio di concentrazione: calcolo della copertura patrimoniale aggiuntiva) Nel Titolo I, l'Allegato G e' sostituito dal seguente: ALLEGATO G: RISCHIO DI CONCENTRAZIONE: CALCOLO DELLA COPERTURA PATRIMONIALE AGGIUNTIVA Calcolo della copertura patrimoniale aggiuntiva Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di concentrazione nei confronti di un singolo cliente o gruppo di clienti connessi, alle posizioni di rischio nei confronti di detto cliente collegate al portafoglio immobilizzato vanno sommate quelle relative alle posizioni lunghe nette del portafoglio di negoziazione di vigilanza e quelle relative ai rischi di controparte e regolamento verso il cliente medesimo. Per i clienti o gruppi di clienti connessi per i quali si e' verificato un superamento del limite di concentrazione dovuto all'esposizione del portafoglio di negoziazione di vigilanza, le posizioni lunghe nette del portafoglio medesimo e quelle relative ai rischi di controparte e regolamento vengono ordinate in modo ascendente in funzione del coefficiente patrimoniale richiesto per il rischio di posizione specifico, di regolamento e di controparte, in modo tale che il superamento sia attribuito alle componenti che presentano un coefficiente piu' alto. Qualora il superamento non si sia protratto per piu' di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione e' pari al doppio della copertura patrimoniale richiesta a fronte del rischio di posizione specifico, del rischio di regolamento e del rischio di controparte, per le posizioni, individuate nell'ordine indicato nel precedente capoverso, che costituiscono l'ammontare del superamento. Qualora il superamento si sia protratto per piu' di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione e' determinata: i.imputando le singole componenti del superamento agli scaglioni indicati nella pertinente colonna della tavola 1 "Superamento del limite in percentuale del patrimonio di vigilanza" fino a concorrenza di ciascuno scaglione, nell'ordine determinato in precedenza. Si consideri, a titolo di esempio, la seguente situazione: il limite di concentrazione individuale sia pari a 25 e il patrimonio di vigilanza pari a 100; l'esposizione totale verso un singolo cliente sia pari a 80 euro, di cui 25 relativi al portafoglio immobilizzato. In tale ipotesi, dei 55 euro che costituiscono il superamento globale: - 15 andranno inserite nella riga "fino al 40%" (differenza tra il 40% del patrimonio di vigilanza e il limite individuale); - 20 andranno inserite nella riga "dal 40% al 60%"; - 20 andranno inserite nella riga "dal 60% all' 80%" ; ii.moltiplicando le coperture patrimoniali relative alle componenti cosi' classificate per i corrispondenti coefficienti indicati nella colonna relativa al coefficiente aggiuntivo della tavola 12; iii. sommando, infine, i requisiti patrimoniali risultanti dalle suddette moltiplicazioni. Le operazioni di trasferimento e successiva riassunzione della medesima posizione di rischio da parte della SIM nell'arco temporale di 10 giorni non comportano l'obbligo di una copertura patrimoniale aggiuntiva qualora siano coerenti con le politiche di investimento e l'operativita' della SIM. La copertura patrimoniale aggiuntiva complessivamente richiesta a fronte del rischio di concentrazione e' pari alla somma delle coperture patrimoniali aggiuntive determinate come sopra per ciascun superamento. Parte di provvedimento in formato grafico