(all. 1 - art. 8)
 
                             Articolo 8 
 
(Rischio di  concentrazione:  calcolo  della  copertura  patrimoniale
                             aggiuntiva) 
 
Nel Titolo I, l'Allegato G e' sostituito dal seguente: 
 
   ALLEGATO G: RISCHIO DI CONCENTRAZIONE: CALCOLO DELLA COPERTURA 
 
                       PATRIMONIALE AGGIUNTIVA 
 
Calcolo della copertura patrimoniale aggiuntiva 
Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di concentrazione  nei
confronti di un singolo cliente o gruppo di  clienti  connessi,  alle
posizioni di rischio nei confronti  di  detto  cliente  collegate  al
portafoglio  immobilizzato  vanno  sommate   quelle   relative   alle
posizioni lunghe nette del portafoglio di negoziazione di vigilanza e
quelle relative ai rischi  di  controparte  e  regolamento  verso  il
cliente medesimo. 
Per i clienti o  gruppi  di  clienti  connessi  per  i  quali  si  e'
verificato  un  superamento  del  limite  di  concentrazione   dovuto
all'esposizione del portafoglio  di  negoziazione  di  vigilanza,  le
posizioni lunghe nette del portafoglio medesimo e quelle relative  ai
rischi  di  controparte  e  regolamento  vengono  ordinate  in   modo
ascendente in funzione del coefficiente patrimoniale richiesto per il
rischio di posizione specifico, di regolamento e di  controparte,  in
modo tale che il  superamento  sia  attribuito  alle  componenti  che
presentano un coefficiente piu' alto. 
Qualora il superamento non si sia protratto per piu' di 10 giorni, la
copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione e'
pari al doppio della copertura patrimoniale richiesta  a  fronte  del
rischio di posizione specifico, del  rischio  di  regolamento  e  del
rischio di controparte, per  le  posizioni,  individuate  nell'ordine
indicato nel precedente capoverso, che costituiscono l'ammontare  del
superamento. 
Qualora il superamento si sia protratto per piu'  di  10  giorni,  la
copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione e'
determinata: 
i.imputando le singole  componenti  del  superamento  agli  scaglioni
indicati nella pertinente colonna della  tavola  1  "Superamento  del
limite in percentuale del patrimonio di vigilanza" fino a concorrenza
di ciascuno scaglione,  nell'ordine  determinato  in  precedenza.  Si
consideri, a titolo di esempio, la seguente situazione: il limite  di
concentrazione individuale sia pari a 25 e il patrimonio di vigilanza
pari a 100; l'esposizione totale verso un singolo cliente sia pari  a
80 euro, di cui 25 relativi al  portafoglio  immobilizzato.  In  tale
ipotesi, dei 55 euro che costituiscono il superamento globale: 
- 15 andranno inserite nella riga "fino al 40%"  (differenza  tra  il
40% del patrimonio di vigilanza e il limite individuale); 
- 20 andranno inserite nella riga "dal 40% al 60%"; 
- 20 andranno inserite nella riga "dal 60% all' 80%" ; 
ii.moltiplicando le coperture patrimoniali relative  alle  componenti
cosi' classificate per i corrispondenti coefficienti  indicati  nella
colonna relativa al coefficiente aggiuntivo della tavola 12; 
iii. sommando, infine,  i  requisiti  patrimoniali  risultanti  dalle
suddette moltiplicazioni. 
Le  operazioni  di  trasferimento  e  successiva  riassunzione  della
medesima posizione di rischio da parte della SIM nell'arco  temporale
di 10 giorni non comportano l'obbligo di una  copertura  patrimoniale
aggiuntiva qualora siano coerenti con le politiche di investimento  e
l'operativita' della SIM. 
La copertura patrimoniale  aggiuntiva  complessivamente  richiesta  a
fronte del  rischio  di  concentrazione  e'  pari  alla  somma  delle
coperture patrimoniali aggiuntive determinate come sopra per  ciascun
superamento. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico