Articolo 9 (Requisiti per la computabilita' nel patrimonio di vigilanza del capitale e degli strumenti "ibridi") Nel Titolo I, l'allegato H e' sostituito dal seguente: "ALLEGATO H: REQUISITI PER LA COMPUTABILITA' NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DEL CAPITALE E DEGLI STRUMENTI "IBRIDI" Gli intermediari possono computare nel patrimonio di vigilanza il capitale, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passivita' subordinate che abbiano le caratteristiche indicate nel presente allegato. Le SIM trasmettono alla Banca d'Italia copia delle delibere dell'Organo amministrativo che comprovano la computabilita' di detti strumenti nel patrimonio di vigilanza. 1. Capitale Il capitale rappresenta la componente primaria del patrimonio di base ed e' computato senza limiti. Ai fini della presente disciplina, rientrano in questo aggregato i titoli rappresentativi della partecipazione al capitale sociale (azioni) che presentino le seguenti caratteristiche: 1) sono emessi direttamente dalla SIM; 2) sono chiaramente e separatamente individuabili nel bilancio; 3) sono privi di scadenza 1 ; -------- 1 Non e' ostativa al rispetto del presente requisito la previsione di una scadenza delle azioni coincidente con la durata della societa' prevista nell'atto costitutivo e/o nello statuto. 4) sono interamente liberati; 5) sono classificati quali strumenti di patrimonio netto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS); 6) non possono essere rimborsati al di fuori delle ipotesi di liquidazione della SIM o di riduzione del capitale sociale 1 ; 7) non attribuiscono al portatore diritti ad una remunerazione minima ne' sussistono clausole che prevedono il pagamento obbligatorio di dividendi. Non possono essere attribuiti privilegi nel pagamento dei dividendi ad eccezione del caso in cui essi siano calcolati come multiplo dei dividendi distribuiti alle azioni prive di questo vantaggio; tali dividendi devono essere corrisposti "pari passu" con i dividendi sulle altre azioni e non possono essere cumulativi; 8) i dividendi sono pagati esclusivamente a valere su utili distribuibili o riserve di utili distribuibili; 9) non prevedono limitazioni nella determinazione dell'ammontare del dividendo (cap); 10) non sono privilegiati nella copertura delle perdite; 11) in caso di liquidazione, attribuiscono un diritto sul residuo attivo del bilancio di liquidazione subordinato a quello di tutti gli altri azionisti e creditori sociali e proporzionale alla quota di capitale che rappresentano; 12) il regime legale o negoziale e' privo di disposizioni o clausole che possano creare sul mercato aspettative di riacquisto, rimborso o cancellazione 2 . I versamenti a fondo perduto (o in conto capitale) possono essere computati nel capitale solo se sono rispettati i requisiti di cui al presente paragrafo e sia espressamente previsto che ne e' ammessa la restituzione esclusivamente in caso di liquidazione della societa' e nei limiti dell'eventuale residuo attivo, in concorrenza con i titoli computabili nel capitale. -------- 1 Restano salvi i casi in cui il rimborso e' previsto da norme inderogabili del codice civile. -------- 2 Non devono inoltre sussistere comportamenti della SIM che generino tali aspettative. 1.1 Riacquisto o rimborso di titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (azioni) di propria emissione L'acquisto o il rimborso da parte della SIM di propri titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (azioni) per un importo complessivo superiore al 5 per cento del capitale e' soggetto all'autorizzazione della Banca d'Italia. L'istanza deve essere presentata dopo l'adozione della delibera da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica e deve indicare chiaramente l'ammontare e il numero dei titoli da riacquistare o da rimborsare; ad essa deve essere allegata una valutazione aggiornata sull'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica della SIM, anche in relazione agli effetti dell'operazione. L'istanza puo' essere presentata in relazione a piu' operazioni di riacquisto o rimborso da effettuarsi entro un periodo di tempo ed un ammontare del capitale sociale predeterminati; in tal caso all'istanza e' allegata la delibera con cui l'Organo con funzione di supervisione strategica ha disposto il "piano di riacquisto/rimborso" dei titoli rappresentativi della partecipazione al capitale (azioni). Se la SIM appartiene a un gruppo, la richiesta di riacquisto e' inviata dalla societa' capogruppo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riacquisto, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo. La Banca d'Italia autorizza il riacquisto/rimborso dei titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (azioni) a condizione che non sia pregiudicata la situazione finanziaria e di solvibilita' della SIM. Fermo restando l'obbligo di deduzione delle azioni proprie a qualunque titolo detenute, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia i titoli oggetto dell'operazione non sono piu' computabili nel patrimonio di vigilanza. Il riacquisto puo' essere comunicato al mercato solo dopo il rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia. 2. Strumenti innovativi e non innovativi di capitale Gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale possono essere computati nel patrimonio di base solo in presenza di condizioni che garantiscano pienamente la stabilita' della base patrimoniale delle SIM. Devono essere rispettate tutte le seguenti caratteristiche: a) la societa' emittente, inclusa nel gruppo, deve essere insediata in uno Stato comunitario o appartenente al Gruppo dei Dieci; b) i titoli devono essere irredimibili o avere una scadenza non inferiore a 30 anni 1 . L'eventuale facolta' di rimborso da parte dell'emittente non puo' essere prevista prima che siano trascorsi 5 anni dall'emissione e previa autorizzazione della Banca d'Italia; c) eventuali incentivi al rimborso anticipato - ammissibili per i soli titoli irredimibili - non possono essere previste prima di 10 anni di vita del prestito; d) il contratto: i) deve prevedere che la possibilita' per l'emittente di non corrispondere gli interessi ai detentori dei titoli se necessario in relazione alla propria situazione finanziaria e di solvibilita' (ad esempio nel caso in cui, nell'esercizio precedente, la SIM non abbia avuto utili distribuibili o non abbia pagato dividendi agli azionisti); ii) deve prevedere il divieto di corrispondere gli interessi ai detentori dei titoli qualora per effetto di tale pagamento o di perdite il patrimonio di vigilanza della SIM scenda al disotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello piu' elevato imposto dalla Banca d'Italia 2 ; iii) non deve contenere clausole che impediscano alla Banca d'Italia di vietare la corresponsione di interessi ai detentori dei titoli in relazione alla situazione finanziaria e di solvibilita' dell'emittente. Sono ammissibili clausole contrattuali che prevedano: - il divieto di pagare dividendi sugli strumenti di capitale previsti nel par. 1 per il periodo in cui l'emittente non corrisponde gli interessi sugli strumenti di cui al presente paragrafo (dividend stopper); - l'obbligo per l'emittente di pagare gli interessi sugli strumenti di cui al presente paragrafo se, nei tre mesi precedenti alla data di pagamento di tali interessi (look back period), ha corrisposto interessi o dividendi su altri strumenti computabili nel patrimonio di base e aventi il medesimo grado di subordinazione ("pari passu") o un grado di subordinazione maggiore (dividend pusher). La clausole di dividend pusher non sono efficaci qualora: - per effetto di perdite il requisito patrimoniale complessivo della SIM sia al di sotto dell'8% o del piu' elevato requisito patrimoniale complessivo imposto dalla Banca d'Italia o possa scendere al di sotto di tali soglie per effetto del pagamento degli interessi sui titoli; - la Banca d'Italia vieti la corresponsione degli interessi in relazione alla situazione finanziaria e di solvibilita' dell'emittente; - i dividendi siano stati pagati attraverso l'attribuzioni di strumenti di capitale. e) gli interessi non possono essere cumulabili: qualora non siano pagati, il diritto alla remunerazione e' perso definitivamente; f) con riferimento agli strumenti di cui al par. 4.1, lett. a) e b) del Capitolo 12, il contratto deve prevedere che le somme raccolte con l'emissione di titoli risultino nella piena disponibilita' della SIM medesima, attraverso meccanismi di assorbimento delle perdite quali, ad esempio: - la conversione degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale in titoli computabili nel capitale (cfr. paragrafo 1); - la svalutazione del valore nominale degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale. La loro successiva rivalutazione, se contrattualmente prevista, va realizzata destinando alla rivalutazione una quota degli utili distribuibili dell'emittente, maturati successivamente alla svalutazione, non superiore al peso percentuale del valore nominale degli strumenti innovativi e non innovativi oggetto di svalutazione rispetto all'aggregato formato dalla somma del capitale, delle riserve e del valore nominale degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale computati nel Patrimonio di base (cd. rivalutazione "pro rata" e "pari passu"). Finche' non e' ripristinato il valore degli strumenti, in ogni caso non possono essere pagati interessi ed eventuali dividend stopper non producono effetti. Il contratto deve prevedere la possibilita' per l'emittente o la Banca d'Italia di attivare i predetti meccanismi laddove cio' si renda necessario; in ogni caso il contratto ne prevede l'attivazione automatica qualora il requisito patrimoniale complessivo della SIM scenda al di sotto del 6% per effetto di perdite di esercizio; g) il contratto non deve contenere alcuna clausola che possa impedire alla Banca d'Italia di disporre l'attivazione dei meccanismi di assorbimento delle perdite di cui alla lettera f) in relazione alla situazione finanziaria e di solvibilita' dell'emittente; h) in caso di liquidazione della SIM, i possessori dei titoli, privilegiati rispetto ai detentori di azioni, devono essere subordinati a tutti gli altri creditori; i) nel caso in cui l'emissione avvenga tramite una controllata estera, vi sia un apposito contratto (on-lending) che determini il trasferimento delle somme raccolte alla SIM a condizioni analoghe a quelle previste per l'emissione. -------- 1 Ove la durata contrattuale e il periodo di tempo per il quale le somme sono nella disponibilita' della SIM non coincidano, si considera la durata effettiva. L'ipotesi si verifica quando, ad esempio, il periodo di collocamento si prolunghi oltre la data di emissione e godimento. Si consideri il caso di una SIM che abbia previsto le seguenti clausole contrattuali: - data di emissione e di godimento: 24 febbraio 2009; - inizio del periodo collocamento: 24 febbraio 2009; - fine del periodo di collocamento 24 maggio 2009; - data di rimborso del prestito il 24 febbraio 2039. In tal caso la "durata effettiva" del prestito e' inferiore ai 30 anni per tutte le somme raccolte in data successiva al 24 febbraio 2009. -------- 2 Gli interessi non devono essere corrisposti anche qualora il pagamento degli stessi determini il mancato rispetto del requisito patrimoniale complessivo. 3. Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passivita' subordinate Tra le componenti del patrimonio supplementare possono essere ricompresi - per l'ammontare massimo delle somme effettivamente ricevute dall'emittente e ancora a sua disposizione - i seguenti elementi: a) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, quali le passivita' irredimibili e altri strumenti rimborsabili su richiesta dell'emittente; b) le passivita' subordinate. In entrambi i casi le passivita' possono essere emesse dalle SIM anche sotto forma di obbligazioni, convertibili e non, e di altri titoli similari. Le caratteristiche degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passivita' subordinate nonche' le possibilita' di riacquisto da parte dell'emittente sono di seguito illustrate. 3.1. Strumenti ibridi di patrimonializzazione Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione rientrano nel calcolo del patrimonio di vigilanza quando il contratto prevede che: a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attivita', le somme rivenienti dalle suddette passivita' e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire alla SIM di continuare l'attivita'; b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o limitare il piu' possibile l'insorgere di perdite; c) in caso di liquidazione della SIM, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati. Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non irredimibili devono avere una durata pari o superiore a 10 anni. Nel contratto deve essere esplicitata la clausola che subordina il rimborso del prestito all'autorizzazione della Banca d'Italia. Sui titoli rappresentativi degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e' richiamato il contenuto della clausola indicata al precedente punto a) nonche' l'eventuale condizione che il rimborso e' subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia. 3.2. Passivita' subordinate Le passivita' subordinate emesse dalle SIM concorrono alla formazione del patrimonio di vigilanza a condizione che i contratti che ne regolano l'emissione prevedano espressamente che: a) in caso di liquidazione dell'ente emittente il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati; b) la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso di almeno 5 anni; c) il rimborso anticipato delle passivita' avvenga solo su iniziativa dell'emittente e previa autorizzazione della Banca d'Italia. I contratti non devono presentare clausole in forza delle quali, in casi diversi da quelli indicati ai punti a) e c), il debito diventa rimborsabile prima della scadenza. I contratti possono prevedere clausole di step-up a condizione che le stesse siano esercitabili non prima del 5° anno di vita del prestito e che l'ammontare sia inferiore a 100 punti base. Sui titoli rappresentativi delle passivita' subordinate e' richiamato il contenuto della clausola indicata alla precedente lettera a) nonche' l'eventuale condizione che il rimborso e' subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia. Le passivita' subordinate sono ricomprese nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme ancora a disposizione dell'ente al momento del computo. Inoltre, l'ammontare di tali somme ammesso nel calcolo e' ridotto di un quinto ogni anno durante i 5 anni precedenti la data di scadenza del rapporto, in mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi. L'ammortamento e' calcolato sulla base dell'importo originario del prestito a prescindere da eventuali riacquisti o conversioni. In caso di conversione o di riacquisto di quote del prestito subordinato, questo deve essere ridotto del maggior importo tra quota convertita o riacquistata e quote di ammortamento gia' maturate. 3.3. Garanzie prestate all'emissione di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passivita' subordinate e conseguenti operazioni di "on-lending" Le condizioni di ammissibilita' degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e dei debiti subordinati, indicate nel presente Regolamento, vanno rispettate in tutti i contratti connessi con operazioni di rilascio di garanzie all'emissione di tali strumenti e passivita' subordinate. Il rilascio di garanzie all'emissione degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passivita' subordinate consta di due atti distinti ma coordinati: - con il primo la SIM assume la posizione di garante di un debito subordinato emesso da una sua controllata (o da altro soggetto); - con il secondo la SIM emette in proprio uno strumento ibrido di patrimonializzazione o una passivita' subordinata (di contenuto identico alla prima) che viene sottoscritta dal soggetto emittente l'altra passivita'. I fondi raccolti con la prima emissione vengono cosi' messi a disposizione del prenditore finale (operazione di "on-lending"). Il rilascio della garanzia non deve obbligare la SIM a rimborsare il prestito in via anticipata rispetto ai termini del contratto di "on-lending ". Il contratto che disciplina la prima emissione deve prevedere inoltre: - che la garanzia prestata dalla SIM abbia anch'essa carattere subordinato; - che l'adempimento del garante estingua le obbligazioni del debitore principale (primo emittente). Il contratto di "on-lending" a sua volta contiene una clausola in base alla quale gli importi eventualmente pagati dalla SIM in relazione alla garanzia prestata sono portati in riduzione di quanto dovuto al sottoscrittore del debito subordinato da essa emesso. 3.4 Riacquisto o rimborso di quote di strumenti innovativi e non innovativi di capitale, di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passivita' subordinate La Banca d'Italia autorizza: - il rimborso/riacquisto integrale o parziale da parte della SIM di strumenti innovativi e non innovativi di capitale e strumenti ibridi di patrimonializzazione di propria emissione; - il rimborso/riacquisto anticipato da parte della SIM di passivita' subordinate di propria emissione. L'istanza deve essere presentata dopo l'adozione della delibera da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica e deve indicare chiaramente l'ammontare e il numero dei titoli da riacquistare o da rimborsare; ad essa deve essere allegata una valutazione aggiornata sull'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica della SIM, anche in relazione agli effetti dell'operazione. Se la SIM appartiene a un gruppo, la richiesta di rimborso o di riacquisto e' inviata dalla societa' capogruppo. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rimborso, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo. La Banca d'Italia autorizza il rimborso a condizione che non sia pregiudicata la situazione finanziaria e di solvibilita' della SIM. In ogni caso il rimborso o il riacquisto non e' consentito al ricorrere di una delle seguenti condizioni: a) per effetto dell'operazione il il patrimonio di vigilanza scende al disotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello piu' elevato imposto dalla Banca d'Italia; b) non sono decorsi almeno 5 anni dall'emissione e la SIM non ha provveduto alla sostituzione degli strumenti da rimborsare/riacquistare con strumenti di qualita' patrimoniale almeno equivalente. La SIM puo' liberamente acquistare - con finalita' di ricollocamento sul mercato - quote di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza dalla stessa emessi per un ammontare che non ecceda il 10 per cento del valore di ciascuna emissione 1 . In caso di acquisito di strumenti innovativi e non innovativi di capitale l'ammontare liberamente acquistabile non puo' comunque eccedere il 3 per cento del totale degli strumenti della specie in circolazione2 . Le quote a qualunque titolo detenute dalla SIM non sono computabili nel calcolo del patrimonio di vigilanza. Nel caso di riacquisto di quote di prestiti subordinati, la deduzione dal patrimonio di vigilanza e' effettuata per la differenza, se positiva, tra il valore dei titoli riacquistati e le quote di ammortamento gia' maturate. Il riacquisto superiore alla predetta misura o comunque finalizzato all'annullamento degli strumenti e' soggetto all'autorizzazione della Banca d'Italia: questi casi sono da considerarsi infatti alla stregua di un formale rimborso anticipato di una quota dello strumento 3 . Le anticipazioni su strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza nonche' le operazioni di finanziamento concesse dalla SIM per finalita' di riacquisto di tali strumenti sono equiparate al riacquisto delle stesse. Si ritiene che sussista un riacquisto qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristiche effettive dell'operazione, i momenti dell'emissione dello strumento della SIM con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e dell'erogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e scadenze, un atto coordinato. La presente disciplina si applica anche nel caso di acquisizione in garanzia degli strumenti nel caso in cui le operazioni attuate, per una concordanza di elementi (condizioni contrattuali, ripetitivita', entita' complessiva), configurino un riacquisto di propri prestiti. In ogni caso la SIM deve disporre di presidi organizzativi atti a permettere la pronta e univoca identificazione dell'ammontare degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza detenuti ed in grado di garantire il rispetto delle disposizioni (codice civile, TUF, ecc.) in materia di acquisto di strumenti di propria emissione". -------- 1 Il limite del 10% e' calcolato sulla base del valore originario del prestito. Ai fini del rispetto del limite gli impegni di acquisto a termine da parte della SIM di propri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza sono assimilati agli acquisti a pronti. -------- 2 Il limite del 3% e' calcolato sulla base del valore dagli strumenti effettivamente in circolazione; sono, pertanto, esclusi quelli a qualunque titolo detenuti dall'emittente. -------- 3 Per effetto della illegality clause il creditore o l'emittente ha la facolta' di richiedere il rimborso anticipato del credito/debito subordinato qualora una norma di legge o di regolamento vieti di possedere attivita' o passivita' in quella forma o, piu' in generale, impedisca di tener fede agli obblighi assunti in base al contratto di emissione. Benche' a stretto rigore questa clausola rappresenti un'ipotesi di rimborso anticipato che esula dalla volonta' dell'emittente, essa si considera ammissibile ove risulti chiaramente che il rimborso dipende da un factum principis al quale il debitore (creditore) debba necessariamente uniformarsi. In questo caso non e' necessario richiedere il preventivo consenso della Banca d'Italia per anticipare il rimborso del contratto.