(all. 1 - art. 9)
 
                             Articolo 9 
 
(Requisiti per la computabilita'  nel  patrimonio  di  vigilanza  del
                capitale e degli strumenti "ibridi") 
 
Nel Titolo I, l'allegato H e' sostituito dal seguente: 
 
"ALLEGATO H:  REQUISITI  PER  LA  COMPUTABILITA'  NEL  PATRIMONIO  DI
                              VIGILANZA 
 
               DEL CAPITALE E DEGLI STRUMENTI "IBRIDI" 
 
Gli intermediari possono computare nel  patrimonio  di  vigilanza  il
capitale, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale,  gli
strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passivita'  subordinate
che abbiano le caratteristiche indicate nel presente allegato. 
Le  SIM  trasmettono  alla  Banca  d'Italia  copia   delle   delibere
dell'Organo amministrativo che comprovano la computabilita' di  detti
strumenti nel patrimonio di vigilanza. 
 
1. Capitale 
 Il capitale rappresenta la componente  primaria  del  patrimonio  di
 base ed e' computato senza limiti. 
 Ai fini della presente disciplina, rientrano in questo  aggregato  i
 titoli rappresentativi  della  partecipazione  al  capitale  sociale
 (azioni) che presentino le seguenti caratteristiche: 
 1) sono emessi direttamente dalla SIM; 
 2) sono chiaramente e separatamente individuabili nel bilancio; 
 3) sono privi di scadenza 1 ; 
 -------- 
  1 
Non e' ostativa al rispetto del presente requisito la  previsione  di
una scadenza delle azioni coincidente con la  durata  della  societa'
prevista nell'atto costitutivo e/o nello statuto. 
 
4) sono interamente liberati; 
5) sono classificati quali strumenti di patrimonio  netto  secondo  i
principi contabili internazionali (IAS/IFRS); 
 6) non possono essere  rimborsati  al  di  fuori  delle  ipotesi  di
 liquidazione della SIM o di riduzione del capitale sociale 1 ; 
 7) non attribuiscono  al  portatore  diritti  ad  una  remunerazione
 minima  ne'  sussistono  clausole   che   prevedono   il   pagamento
 obbligatorio di dividendi. Non possono essere  attribuiti  privilegi
 nel pagamento dei dividendi ad eccezione del caso in cui essi  siano
 calcolati come multiplo dei dividendi distribuiti alle azioni  prive
 di questo vantaggio; tali dividendi devono essere corrisposti  "pari
 passu" con i dividendi sulle  altre  azioni  e  non  possono  essere
 cumulativi; 
 8)  i  dividendi  sono  pagati  esclusivamente  a  valere  su  utili
 distribuibili o riserve di utili distribuibili; 
 9) non prevedono limitazioni nella determinazione dell'ammontare del
 dividendo (cap); 
 10) non sono privilegiati nella copertura delle perdite; 
 11) in caso di liquidazione, attribuiscono un  diritto  sul  residuo
 attivo del bilancio di liquidazione subordinato a  quello  di  tutti
 gli altri azionisti e creditori sociali e proporzionale  alla  quota
 di capitale che rappresentano; 
 12) il regime legale o negoziale e' privo di disposizioni o clausole
 che possano creare sul mercato aspettative di riacquisto, rimborso o
 cancellazione 2 . 
 I versamenti a fondo perduto (o in conto  capitale)  possono  essere
 computati nel capitale solo se sono rispettati i requisiti di cui al
 presente paragrafo e sia espressamente previsto che ne e' ammessa la
 restituzione esclusivamente in caso di liquidazione della societa' e
 nei limiti dell'eventuale  residuo  attivo,  in  concorrenza  con  i
 titoli computabili nel capitale. 
 -------- 
  1 
Restano salvi i  casi  in  cui  il  rimborso  e'  previsto  da  norme
inderogabili del codice civile. 
 
 -------- 
  2 
Non devono inoltre sussistere comportamenti della  SIM  che  generino
tali aspettative. 
 
1.1 Riacquisto o rimborso di titoli rappresentativi di partecipazione
al capitale sociale (azioni) di propria emissione 
L'acquisto o  il  rimborso  da  parte  della  SIM  di  propri  titoli
rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (azioni) per un
importo complessivo superiore al 5 per cento del capitale e' soggetto
all'autorizzazione della Banca d'Italia. 
L'istanza deve essere presentata dopo l'adozione  della  delibera  da
parte dell'organo con funzione  di  supervisione  strategica  e  deve
indicare  chiaramente  l'ammontare  e  il  numero   dei   titoli   da
riacquistare o da  rimborsare;  ad  essa  deve  essere  allegata  una
valutazione  aggiornata  sull'adeguatezza  patrimoniale   attuale   e
prospettica   della   SIM,   anche   in   relazione   agli    effetti
dell'operazione. 
L'istanza puo' essere presentata in relazione a  piu'  operazioni  di
riacquisto o rimborso da effettuarsi entro un periodo di tempo ed  un
ammontare  del  capitale  sociale   predeterminati;   in   tal   caso
all'istanza e' allegata la delibera con cui l'Organo con funzione  di
supervisione strategica ha disposto il "piano di riacquisto/rimborso"
dei titoli rappresentativi della partecipazione al capitale (azioni). 
Se la SIM appartiene a un  gruppo,  la  richiesta  di  riacquisto  e'
inviata dalla societa' capogruppo. 
Entro  90  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  richiesta  di
riacquisto, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie  determinazioni
al riguardo. 
La  Banca  d'Italia  autorizza  il  riacquisto/rimborso  dei   titoli
rappresentativi di partecipazione  al  capitale  sociale  (azioni)  a
condizione che non sia pregiudicata la situazione  finanziaria  e  di
solvibilita' della SIM. Fermo restando l'obbligo di  deduzione  delle
azioni proprie a qualunque titolo detenute, a partire dalla  data  di
rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia  i  titoli  oggetto
dell'operazione  non  sono  piu'  computabili   nel   patrimonio   di
vigilanza. 
Il riacquisto puo' essere comunicato al mercato solo dopo il rilascio
dell'autorizzazione della Banca d'Italia. 
 
2. Strumenti innovativi e non innovativi di capitale 
Gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale possono  essere
computati nel patrimonio di base solo in presenza di  condizioni  che
garantiscano pienamente la stabilita' della base  patrimoniale  delle
SIM. Devono essere rispettate tutte le seguenti caratteristiche: 
a) la societa' emittente, inclusa nel gruppo, deve  essere  insediata
in uno Stato comunitario o appartenente al Gruppo dei Dieci; 
 b) i titoli devono essere irredimibili  o  avere  una  scadenza  non
 inferiore a 30 anni 1 . L'eventuale facolta' di  rimborso  da  parte
 dell'emittente non puo' essere prevista prima che siano trascorsi  5
 anni dall'emissione e previa autorizzazione della Banca d'Italia; 
 c) eventuali incentivi al rimborso anticipato -  ammissibili  per  i
 soli titoli irredimibili - non possono essere previste prima  di  10
 anni di vita del prestito; 
 d)  il  contratto:  i)  deve  prevedere  che  la  possibilita'   per
 l'emittente di non corrispondere  gli  interessi  ai  detentori  dei
 titoli  se  necessario  in   relazione   alla   propria   situazione
 finanziaria  e  di  solvibilita'  (ad  esempio  nel  caso  in   cui,
 nell'esercizio  precedente,   la   SIM   non   abbia   avuto   utili
 distribuibili o non abbia pagato dividendi agli azionisti); ii) deve
 prevedere il divieto di corrispondere gli interessi ai detentori dei
 titoli qualora per  effetto  di  tale  pagamento  o  di  perdite  il
 patrimonio di vigilanza della SIM scenda al  disotto  del  requisito
 patrimoniale complessivo o di  quello  piu'  elevato  imposto  dalla
 Banca d'Italia 2 ; iii) non deve contenere clausole che  impediscano
 alla Banca d'Italia di vietare la  corresponsione  di  interessi  ai
 detentori dei titoli in relazione alla situazione finanziaria  e  di
 solvibilita' dell'emittente. 
 Sono ammissibili clausole contrattuali che prevedano: 
 - il  divieto  di  pagare  dividendi  sugli  strumenti  di  capitale
 previsti  nel  par.  1  per  il  periodo  in  cui  l'emittente   non
 corrisponde  gli  interessi  sugli  strumenti  di  cui  al  presente
 paragrafo (dividend stopper); 
 - l'obbligo per l'emittente di pagare gli interessi sugli  strumenti
 di cui al presente paragrafo se, nei tre mesi precedenti  alla  data
 di pagamento di tali interessi (look back  period),  ha  corrisposto
 interessi o dividendi su altri strumenti computabili nel  patrimonio
 di base e aventi il medesimo grado di subordinazione ("pari  passu")
 o un grado di subordinazione maggiore (dividend pusher). 
 La clausole di dividend pusher non sono efficaci qualora: 
 - per effetto di perdite il requisito patrimoniale complessivo della
 SIM  sia  al  di  sotto  dell'8%  o  del  piu'   elevato   requisito
 patrimoniale  complessivo  imposto  dalla  Banca  d'Italia  o  possa
 scendere al di sotto di tali soglie per effetto del pagamento  degli
 interessi sui titoli; 
 - la Banca d'Italia  vieti  la  corresponsione  degli  interessi  in
 relazione   alla   situazione   finanziaria   e   di    solvibilita'
 dell'emittente; 
 - i  dividendi  siano  stati  pagati  attraverso  l'attribuzioni  di
 strumenti di capitale. 
 e) gli interessi non possono essere cumulabili:  qualora  non  siano
 pagati, il diritto alla remunerazione e' perso definitivamente; 
 f) con riferimento agli strumenti di cui al par. 4.1, lett. a) e  b)
 del Capitolo 12, il contratto deve prevedere che le  somme  raccolte
 con l'emissione di titoli risultino nella piena disponibilita' della
 SIM medesima, attraverso meccanismi di  assorbimento  delle  perdite
 quali, ad esempio: 
 - la conversione degli strumenti  innovativi  e  non  innovativi  di
 capitale in titoli computabili nel capitale (cfr. paragrafo 1); 
 - la svalutazione del valore nominale degli strumenti  innovativi  e
 non innovativi di capitale. La  loro  successiva  rivalutazione,  se
 contrattualmente   prevista,   va   realizzata    destinando    alla
 rivalutazione una quota degli  utili  distribuibili  dell'emittente,
 maturati successivamente alla svalutazione, non  superiore  al  peso
 percentuale del valore nominale degli  strumenti  innovativi  e  non
 innovativi oggetto di svalutazione  rispetto  all'aggregato  formato
 dalla somma del capitale, delle riserve e del valore nominale  degli
 strumenti innovativi e non  innovativi  di  capitale  computati  nel
 Patrimonio di base (cd. rivalutazione "pro rata" e "pari passu"). 
 Finche' non e' ripristinato il valore degli strumenti, in ogni  caso
 non possono essere pagati interessi ed  eventuali  dividend  stopper
 non producono effetti. 
 Il contratto deve prevedere la possibilita'  per  l'emittente  o  la
 Banca d'Italia di attivare i predetti  meccanismi  laddove  cio'  si
 renda necessario; in ogni caso il contratto ne prevede l'attivazione
 automatica qualora il requisito patrimoniale complessivo  della  SIM
 scenda al di sotto del 6% per effetto di perdite di esercizio; 
 g) il  contratto  non  deve  contenere  alcuna  clausola  che  possa
 impedire  alla  Banca  d'Italia  di   disporre   l'attivazione   dei
 meccanismi di assorbimento delle perdite di cui alla lettera  f)  in
 relazione   alla   situazione   finanziaria   e   di    solvibilita'
 dell'emittente; 
 h) in caso di liquidazione  della  SIM,  i  possessori  dei  titoli,
 privilegiati  rispetto  ai  detentori  di  azioni,   devono   essere
 subordinati a tutti gli altri creditori; 
 i) nel caso in  cui  l'emissione  avvenga  tramite  una  controllata
 estera, vi sia un apposito contratto (on-lending) che  determini  il
 trasferimento delle somme raccolte alla SIM a condizioni analoghe  a
 quelle previste per l'emissione. 
 -------- 
  1 
Ove la durata contrattuale e il periodo di  tempo  per  il  quale  le
somme  sono  nella  disponibilita'  della  SIM  non  coincidano,   si
considera la durata  effettiva.  L'ipotesi  si  verifica  quando,  ad
esempio, il periodo di collocamento si prolunghi  oltre  la  data  di
emissione e godimento. Si consideri il caso  di  una  SIM  che  abbia
previsto le seguenti clausole contrattuali: 
- data di emissione e di godimento: 24 febbraio 2009; 
- inizio del periodo collocamento: 24 febbraio 2009; 
- fine del periodo di collocamento 24 maggio 2009; 
- data di rimborso del prestito il 24 febbraio 2039. 
In tal caso la "durata effettiva" del prestito  e'  inferiore  ai  30
anni per tutte le somme raccolte in data successiva  al  24  febbraio
2009. 
 
 -------- 
  2 
Gli  interessi  non  devono  essere  corrisposti  anche  qualora   il
pagamento degli stessi determini il mancato  rispetto  del  requisito
patrimoniale complessivo. 
 
3. Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passivita' subordinate 
Tra  le  componenti  del  patrimonio  supplementare  possono   essere
ricompresi -  per  l'ammontare  massimo  delle  somme  effettivamente
ricevute dall'emittente e ancora a  sua  disposizione  -  i  seguenti
elementi: 
a) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, quali le  passivita'
irredimibili   e   altri   strumenti   rimborsabili   su    richiesta
dell'emittente; 
b) le passivita' subordinate. 
In entrambi i casi le passivita'  possono  essere  emesse  dalle  SIM
anche sotto forma di obbligazioni, convertibili e  non,  e  di  altri
titoli  similari.  Le  caratteristiche  degli  strumenti  ibridi   di
patrimonializzazione  e  delle  passivita'  subordinate  nonche'   le
possibilita' di riacquisto da parte dell'emittente  sono  di  seguito
illustrate. 
 
3.1. Strumenti ibridi di patrimonializzazione 
Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione  rientrano  nel  calcolo
del patrimonio di vigilanza quando il contratto prevede che: 
a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del
capitale versato e delle riserve al di sotto del  livello  minimo  di
capitale  previsto  per  l'autorizzazione  all'attivita',  le   somme
rivenienti dalle  suddette  passivita'  e  dagli  interessi  maturati
possano essere utilizzate per far fronte alle  perdite,  al  fine  di
consentire alla SIM di continuare l'attivita'; 
b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso
il diritto alla remunerazione nella misura  necessaria  a  evitare  o
limitare il piu' possibile l'insorgere di perdite; 
c) in caso di liquidazione della SIM, il debito sia  rimborsato  solo
dopo che siano  stati  soddisfatti  tutti  gli  altri  creditori  non
ugualmente subordinati. 
Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non irredimibili  devono
avere una durata pari o superiore  a  10  anni.  Nel  contratto  deve
essere esplicitata la clausola che subordina il rimborso del prestito
all'autorizzazione della Banca d'Italia. 
Sui   titoli    rappresentativi    degli    strumenti    ibridi    di
patrimonializzazione  e'  richiamato  il  contenuto  della   clausola
indicata al precedente punto a) nonche' l'eventuale condizione che il
rimborso e' subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia. 
 
3.2. Passivita' subordinate 
Le passivita' subordinate emesse dalle SIM concorrono alla formazione
del patrimonio di vigilanza a  condizione  che  i  contratti  che  ne
regolano l'emissione prevedano espressamente che: 
a)  in  caso  di  liquidazione  dell'ente  emittente  il  debito  sia
rimborsato solo dopo che siano  stati  soddisfatti  tutti  gli  altri
creditori non ugualmente subordinati; 
b) la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la
scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso
di almeno 5 anni; 
c) il rimborso anticipato delle passivita' avvenga solo su iniziativa
dell'emittente e previa autorizzazione della Banca d'Italia. 
I contratti non devono presentare clausole in forza delle  quali,  in
casi diversi da quelli indicati ai punti a) e c), il  debito  diventa
rimborsabile prima della scadenza. 
I contratti possono prevedere clausole di step-up a condizione che le
stesse siano esercitabili non prima del 5° anno di vita del  prestito
e che l'ammontare sia inferiore a 100 punti base. 
Sui titoli rappresentativi delle passivita' subordinate e' richiamato
il contenuto della  clausola  indicata  alla  precedente  lettera  a)
nonche'  l'eventuale  condizione  che  il  rimborso  e'   subordinato
all'autorizzazione della Banca d'Italia. 
Le passivita' subordinate sono ricomprese nel calcolo del  patrimonio
soltanto per  un  importo  pari  alle  somme  ancora  a  disposizione
dell'ente al momento del computo. Inoltre, l'ammontare di tali  somme
ammesso nel calcolo e' ridotto di un quinto ogni  anno  durante  i  5
anni precedenti la data di scadenza del rapporto, in mancanza  di  un
piano di ammortamento che produca effetti analoghi. 
L'ammortamento e' calcolato sulla base  dell'importo  originario  del
prestito a prescindere da eventuali riacquisti o conversioni. 
In caso  di  conversione  o  di  riacquisto  di  quote  del  prestito
subordinato, questo deve essere ridotto del maggior importo tra quota
convertita o riacquistata e quote di ammortamento gia' maturate. 
 
3.3.  Garanzie  prestate  all'emissione  di   strumenti   ibridi   di
patrimonializzazione  e  di  passivita'  subordinate  e   conseguenti
operazioni di "on-lending" 
Le  condizioni  di   ammissibilita'   degli   strumenti   ibridi   di
patrimonializzazione e dei debiti subordinati, indicate nel  presente
Regolamento, vanno rispettate  in  tutti  i  contratti  connessi  con
operazioni di rilascio di garanzie all'emissione di tali strumenti  e
passivita' subordinate. 
Il rilascio di  garanzie  all'emissione  degli  strumenti  ibridi  di
patrimonializzazione e di passivita' subordinate consta di  due  atti
distinti ma coordinati: 
- con il primo la SIM assume la posizione di  garante  di  un  debito
subordinato emesso da una sua controllata (o da altro soggetto); 
- con il secondo la SIM emette in proprio  uno  strumento  ibrido  di
patrimonializzazione  o  una  passivita'  subordinata  (di  contenuto
identico alla prima) che viene sottoscritta  dal  soggetto  emittente
l'altra passivita'. I fondi raccolti con la prima  emissione  vengono
cosi' messi a  disposizione  del  prenditore  finale  (operazione  di
"on-lending"). 
Il rilascio della garanzia non deve obbligare la SIM a rimborsare  il
prestito in via anticipata  rispetto  ai  termini  del  contratto  di
"on-lending ". 
Il  contratto  che  disciplina  la  prima  emissione  deve  prevedere
inoltre: 
- che la  garanzia  prestata  dalla  SIM  abbia  anch'essa  carattere
subordinato; 
- che l'adempimento del garante estingua le obbligazioni del debitore
principale (primo emittente). 
Il contratto di "on-lending" a sua volta  contiene  una  clausola  in
base alla  quale  gli  importi  eventualmente  pagati  dalla  SIM  in
relazione alla garanzia prestata sono portati in riduzione di  quanto
dovuto al sottoscrittore del debito subordinato da essa emesso. 
 
3.4 Riacquisto o rimborso di quote  di  strumenti  innovativi  e  non
innovativi di capitale, di strumenti ibridi di patrimonializzazione o
di passivita' subordinate 
La Banca d'Italia autorizza: 
- il rimborso/riacquisto integrale o parziale da parte della  SIM  di
strumenti innovativi e non innovativi di capitale e strumenti  ibridi
di patrimonializzazione di propria emissione; 
- il rimborso/riacquisto anticipato da parte della SIM di  passivita'
subordinate di propria emissione. 
L'istanza deve essere presentata dopo l'adozione  della  delibera  da
parte dell'organo con funzione  di  supervisione  strategica  e  deve
indicare  chiaramente  l'ammontare  e  il  numero   dei   titoli   da
riacquistare o da  rimborsare;  ad  essa  deve  essere  allegata  una
valutazione  aggiornata  sull'adeguatezza  patrimoniale   attuale   e
prospettica   della   SIM,   anche   in   relazione   agli    effetti
dell'operazione. 
Se la SIM appartiene a un gruppo,  la  richiesta  di  rimborso  o  di
riacquisto e' inviata dalla  societa'  capogruppo.  Entro  90  giorni
dalla data di ricevimento  della  richiesta  di  rimborso,  la  Banca
d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo. 
La Banca d'Italia autorizza il rimborso  a  condizione  che  non  sia
pregiudicata la situazione finanziaria e di solvibilita' della SIM. 
In ogni caso il  rimborso  o  il  riacquisto  non  e'  consentito  al
ricorrere di una delle seguenti condizioni: 
a) per effetto dell'operazione il il patrimonio di  vigilanza  scende
al disotto del requisito patrimoniale complessivo o  di  quello  piu'
elevato imposto dalla Banca d'Italia; 
b) non sono decorsi almeno 5 anni dall'emissione  e  la  SIM  non  ha
provveduto     alla     sostituzione     degli      strumenti      da
rimborsare/riacquistare con strumenti di qualita' patrimoniale almeno
equivalente. 
 La SIM puo' liberamente acquistare - con finalita' di ricollocamento
 sul mercato - quote  di  strumenti  computabili  nel  patrimonio  di
 vigilanza dalla stessa emessi per un ammontare che non ecceda il  10
 per cento del valore di ciascuna emissione 1 . In caso di  acquisito
 di strumenti innovativi e non  innovativi  di  capitale  l'ammontare
 liberamente acquistabile non puo' comunque eccedere il 3  per  cento
 del totale degli strumenti della specie in circolazione2 . 
 Le quote a qualunque titolo detenute dalla SIM non sono  computabili
 nel calcolo del patrimonio di vigilanza. Nel caso di  riacquisto  di
 quote di  prestiti  subordinati,  la  deduzione  dal  patrimonio  di
 vigilanza e' effettuata per  la  differenza,  se  positiva,  tra  il
 valore dei titoli riacquistati  e  le  quote  di  ammortamento  gia'
 maturate. 
 Il riacquisto superiore alla predetta misura o comunque  finalizzato
 all'annullamento  degli  strumenti  e'  soggetto  all'autorizzazione
 della Banca d'Italia: questi casi sono da considerarsi infatti  alla
 stregua di  un  formale  rimborso  anticipato  di  una  quota  dello
 strumento 3 . 
 Le  anticipazioni  su  strumenti  computabili  nel   patrimonio   di
 vigilanza nonche' le operazioni di finanziamento concesse dalla  SIM
 per finalita' di riacquisto di tali  strumenti  sono  equiparate  al
 riacquisto delle stesse.  Si  ritiene  che  sussista  un  riacquisto
 qualora,  sotto  i  profili  contrattuale  e  delle  caratteristiche
 effettive dell'operazione, i momenti dell'emissione dello  strumento
 della  SIM  con  conseguente  raccolta  di  fondi   patrimoniali   e
 dell'erogazione di  finanziamenti  a  beneficio  del  sottoscrittore
 rappresentino, per ammontare e scadenze, un atto coordinato. 
 La presente disciplina si applica anche nel caso di acquisizione  in
 garanzia degli strumenti nel caso in cui le operazioni attuate,  per
 una concordanza di elementi (condizioni contrattuali, ripetitivita',
 entita' complessiva), configurino un riacquisto di propri prestiti. 
 In ogni caso la SIM deve disporre di presidi  organizzativi  atti  a
 permettere la pronta e univoca identificazione dell'ammontare  degli
 strumenti computabili nel patrimonio di  vigilanza  detenuti  ed  in
 grado di garantire il rispetto delle  disposizioni  (codice  civile,
 TUF,  ecc.)  in  materia  di  acquisto  di  strumenti   di   propria
 emissione". 
 -------- 
  1 
Il limite del 10% e' calcolato sulla base del valore  originario  del
prestito. Ai fini del rispetto del limite gli impegni di  acquisto  a
termine da parte  della  SIM  di  propri  strumenti  computabili  nel
patrimonio di vigilanza sono assimilati agli acquisti a pronti. 
 -------- 
  2 
Il limite del 3% e' calcolato sulla base del valore  dagli  strumenti
effettivamente in circolazione;  sono,  pertanto,  esclusi  quelli  a
qualunque titolo detenuti dall'emittente. 
 -------- 
  3 
Per effetto della illegality clause il creditore o l'emittente ha  la
facolta' di richiedere  il  rimborso  anticipato  del  credito/debito
subordinato qualora una norma di legge  o  di  regolamento  vieti  di
possedere attivita' o passivita' in quella forma o, piu' in generale,
impedisca di tener fede agli obblighi assunti in base al contratto di
emissione. Benche'  a  stretto  rigore  questa  clausola  rappresenti
un'ipotesi  di  rimborso  anticipato   che   esula   dalla   volonta'
dell'emittente, essa si considera ammissibile ove risulti chiaramente
che il rimborso dipende da un factum principis al quale  il  debitore
(creditore) debba necessariamente uniformarsi. In questo caso non  e'
necessario richiedere il preventivo consenso della Banca d'Italia per
anticipare il rimborso del contratto.