IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il decreto 10 gennaio 2007 relativo alla autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Ricotta di Bufala Campana» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 23 ottobre 2006; Visto il Regolamento (UE) n. 634 del 19 luglio 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Ricotta di Bufala Campana»; Considerato che l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ha adeguato il piano gia' predisposto per il controllo della denominazione «Ricotta di Bufala Campana» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come denominazione di origine protetta mediante il gia' citato Regolamento (UE) n. 634 del 19 luglio 2010; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Considerata la necessita', espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile al consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare; Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Decreta: Art. 1 L'autorizzazione concessa con decreto 10 gennaio 2007, all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Ricotta di Bufala Campana» e' da considerarsi riferita alla denominazione di origine protetta «Ricotta di Bufala Campana», registrata in ambito europeo con Reg. (UE) n. 634 del 19 luglio 2010.