Art. 2 
 
  L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione
del presente decreto. 
  Alla  scadenza  del  terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della  legge  21  dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita'  nazionale  competente,
l'intenzione   di    confermare    l'organismo    denominato    «CSQA
Certificazioni Srl» o proporre un nuovo soggetto  da  scegliersi  tra
quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della  legge
21 dicembre 1999, n. 526. 
  Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione,
l'organismo  denominato  «CSQA  Certificazioni  Srl»  e'  tenuto   ad
adempiere a  tutte  le  disposizioni  complementari  che  l'autorita'
nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire. 
  Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con decreto  10
gennaio 2007. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 4 marzo 2011 
 
                                      Il direttore generale: La Torre