Art. 2 L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire. Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con decreto 10 gennaio 2007. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 marzo 2011 Il direttore generale: La Torre