Art. 2 
 
  L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione
del presente decreto. 
  Alla  scadenza  del  terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della  legge  21  dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita'  nazionale  competente,
l'intenzione di confermare l'organismo denominato «Check Fruit Srl» o
proporre  un  nuovo  soggetto  da  scegliersi  tra  quelli   iscritti
nell'elenco di cui all'art. 14, comma  7,  della  legge  21  dicembre
1999, n. 526. 
  Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione,
l'organismo denominato «Check Fruit Srl» e'  tenuto  ad  adempiere  a
tutte  le  disposizioni  complementari  che   l'autorita'   nazionale
competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire. 
  Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con decreto  28
gennaio 2008. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 4 marzo 2011 
 
                                      Il direttore generale: La Torre