Art. 3 
 
  L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» non  puo'  modificare  la
denominazione e la compagine sociale, il proprio  statuto,  i  propri
organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita',  le  modalita'
di controllo e il sistema tariffario, riportati  nell'apposito  piano
di controllo per la indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di
Sicilia», cosi' come depositati presso il Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta
autorita'. 
  L'organismo autorizzato «Check Fruit Srl» e' tenuto a comunicare  e
sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione  concernente
il personale ispettivo indicato nella documentazione  presentata,  la
composizione  del  Comitato  di  certificazione  o  della   struttura
equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di
attivita'  che  risultano   oggettivamente   incompatibili   con   il
mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 
  Il mancato adempimento delle  prescrizioni  del  presente  articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.