Art. 5 
 
  L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione
del presente decreto. 
  Alla  scadenza  del  terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della  legge  21  dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita'  nazionale  competente,
l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «Check  Fruit
Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra  quelli  iscritti
nell'elenco di cui all'art. 14, comma  7,  della  legge  21  dicembre
1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente  alla  facolta'  di
designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge. 
  Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione,
l'organismo di controllo «Check Fruit Srl» e' tenuto ad  adempiere  a
tutte  le  disposizioni  complementari  che   l'autorita'   nazionale
competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.