(Allegato-art. 2)
                      Parte 2 - RACCOMANDAZIONI 
 
  Si raccomanda, inoltre: 
    a. nel definire con maggior dettaglio le aree adibite a  deposito
temporaneo e definitivo del materiale di scavo e relativi flussi,  il
progetto definitivo analizzi in dettaglio tutte le possibili sinergie
con  le  attivita'  di  cava  gia'  in  essere  e/o  trasferibili  in
considerazione del progetto; si raccomanda al  riguardo  una  stretta
collaborazione con gli uffici competenti della Provincia autonoma  di
Bolzano al fine di ottimizzare le attivita' sul territorio; 
    b. assicurarsi che il realizzatore  dell'infrastruttura  possegga
o, in mancanza, acquisisca la Certificazione ambientale ISO  14001  o
la registrazione ai sensi del Regolamento CEE 761/2001 (EMAS) per  le
attivita' di cantiere anche dopo la consegna dei lavori  e  nel  piu'
breve tempo possibile; 
    c. nello svolgimento delle attivita' di cantiere (lavorazione del
materiale di scavo, produzione di calcestruzzo,  ecc.)  prevedere  il
riciclo  dell'acqua,  impiegando  anzitutto   l'acqua   presente   in
galleria, previe tutte le necessarie operazioni di  caratterizzazione
fisico-chimiche, selezione  e  trattamenti  depurativi  eventualmente
necessari; 
    d. nelle gallerie considerate sono previsti  tutti  gli  impianti
prescritti  nei  REQUISITI  MINIMI  dell'ALLEGATO   2   del   decreto
ministeriale 28 ottobre 2005 "Sicurezza nelle gallerie  ferroviarie".
Gli  impianti  risultano  conformi  alle  indicazioni  del   suddetto
decreto,  salvo  l'impianto  idrico  antincendio  come   di   seguito
specificato. Si auspica che nelle successive fasi della progettazione
possa essere valutata la possibilita' di  prevedere  un  impianto  di
rilevazione incendi lungo tutta  la  tratta  in  galleria,  con  cavo
termosensibile di tipo analogico o,  per  le  gallerie  di  lunghezza
maggiore, di tipo laser.  Tale  impianto,  frequentemente  installato
nelle gallerie ferroviarie, puo' segnalare tempestivamente  eventuali
incendi  e  meglio  gestire   il   funzionamento   dell'impianto   di
pressurizzazione dei by-pass e dei "cameroni"; 
    e. si ricorda comunque che ai sensi del decreto  citato  (decreto
ministeriale  28  ottobre  2005),   nelle   successive   fasi   della
progettazione,  dovra'  essere  redatto  il  documento  "Analisi  del
rischio" sulla base del quale potra' essere stabilito in  che  misura
il sistema galleria prescelto  nel  progetto  in  esame  risponde  ai
requisiti  (minimi  e  integrativi)  previsti   che   consentono   di
rispettare l'obiettivo di sicurezza prescritto  nel  decreto  citato,
apportando le conseguenti modifiche e integrazioni.