Parte 2 - RACCOMANDAZIONI Si raccomanda, inoltre: a. nel definire con maggior dettaglio le aree adibite a deposito temporaneo e definitivo del materiale di scavo e relativi flussi, il progetto definitivo analizzi in dettaglio tutte le possibili sinergie con le attivita' di cava gia' in essere e/o trasferibili in considerazione del progetto; si raccomanda al riguardo una stretta collaborazione con gli uffici competenti della Provincia autonoma di Bolzano al fine di ottimizzare le attivita' sul territorio; b. assicurarsi che il realizzatore dell'infrastruttura possegga o, in mancanza, acquisisca la Certificazione ambientale ISO 14001 o la registrazione ai sensi del Regolamento CEE 761/2001 (EMAS) per le attivita' di cantiere anche dopo la consegna dei lavori e nel piu' breve tempo possibile; c. nello svolgimento delle attivita' di cantiere (lavorazione del materiale di scavo, produzione di calcestruzzo, ecc.) prevedere il riciclo dell'acqua, impiegando anzitutto l'acqua presente in galleria, previe tutte le necessarie operazioni di caratterizzazione fisico-chimiche, selezione e trattamenti depurativi eventualmente necessari; d. nelle gallerie considerate sono previsti tutti gli impianti prescritti nei REQUISITI MINIMI dell'ALLEGATO 2 del decreto ministeriale 28 ottobre 2005 "Sicurezza nelle gallerie ferroviarie". Gli impianti risultano conformi alle indicazioni del suddetto decreto, salvo l'impianto idrico antincendio come di seguito specificato. Si auspica che nelle successive fasi della progettazione possa essere valutata la possibilita' di prevedere un impianto di rilevazione incendi lungo tutta la tratta in galleria, con cavo termosensibile di tipo analogico o, per le gallerie di lunghezza maggiore, di tipo laser. Tale impianto, frequentemente installato nelle gallerie ferroviarie, puo' segnalare tempestivamente eventuali incendi e meglio gestire il funzionamento dell'impianto di pressurizzazione dei by-pass e dei "cameroni"; e. si ricorda comunque che ai sensi del decreto citato (decreto ministeriale 28 ottobre 2005), nelle successive fasi della progettazione, dovra' essere redatto il documento "Analisi del rischio" sulla base del quale potra' essere stabilito in che misura il sistema galleria prescelto nel progetto in esame risponde ai requisiti (minimi e integrativi) previsti che consentono di rispettare l'obiettivo di sicurezza prescritto nel decreto citato, apportando le conseguenti modifiche e integrazioni.