Art. 2 
 
  1. Nella quota di cui al comma 1 dell'art. 1 sono ricompresi  anche
i lavoratori non  comunitari,  cittadini  dei  Paesi  indicati  nelle
lettera a) e b) del comma 2 del medesimo art. 1,  che  abbiano  fatto
ingresso in Italia per prestare  lavoro  subordinato  stagionale  per
almeno due anni consecutivi  e  per  i  quali  il  datore  di  lavoro
presenti richiesta di nulla osta pluriennale per  lavoro  subordinato
stagionale. 
  2. Le disposizioni attuative relative alle  procedure  informatiche
concernenti l'ingresso per lavoro subordinato stagionale  pluriennale
saranno  definite  dal  Ministero  dell'interno  di  intesa  con   il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  con  il  Ministero
degli affari esteri, con apposita circolare da pubblicarsi  sui  siti
istituzionali delle predette Amministrazioni. 
  3. Nessuna innovazione e' introdotta in relazione alle procedure di
ingresso e rilascio del nulla osta per lavoro subordinato  stagionale
annuale. 
    Roma, 17 febbraio 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2011 
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri
registro n. 6, foglio n. 310.