Art. 11 Commissione approvazione progetti 1. L'ODI delibera la costituzione di una commissione di approvazione dei progetti-CAP, con il compito di approvare annualmente i progetti e determinare i finanziamenti spettanti a ciascuno di essi. La commissione svolge tale funzione sulla base degli indirizzi stabiliti dall'ODI. L'ODI inoltra tempestivamente alla CAP le proposte di finanziamento ammesse. 2. La CAP e' presieduta dal Presidente dell'ODI. Sulla base dei progetti esaminati prendono parte alle sue riunioni, oltre al Presidente, il rappresentante della provincia autonoma interessata, un rappresentante della provincia della regione Lombardia o della Regione Veneto interessata, il rappresentante del Ministero dell'Interno. 3. La CAP, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'ODI, approva i progetti ed i relativi finanziamenti.