Art. 11 
 
 
                  Commissione approvazione progetti 
 
  1.  L'ODI  delibera  la  costituzione   di   una   commissione   di
approvazione  dei  progetti-CAP,  con   il   compito   di   approvare
annualmente i progetti e  determinare  i  finanziamenti  spettanti  a
ciascuno di essi. La commissione  svolge  tale  funzione  sulla  base
degli indirizzi stabiliti  dall'ODI.  L'ODI  inoltra  tempestivamente
alla CAP le proposte di finanziamento ammesse. 
  2. La CAP e' presieduta dal Presidente  dell'ODI.  Sulla  base  dei
progetti  esaminati  prendono  parte  alle  sue  riunioni,  oltre  al
Presidente, il rappresentante della provincia  autonoma  interessata,
un rappresentante della provincia della  regione  Lombardia  o  della
Regione  Veneto  interessata,   il   rappresentante   del   Ministero
dell'Interno. 
  3. La CAP, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'ODI, approva i
progetti ed i relativi finanziamenti.