Art. 12 
 
 
                 Divieto di compensi di alcun genere 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 121, della legge,  i  componenti
dell'ODI e della CAP non percepiscono alcun  emolumento,  indennita',
gettone o compenso comunque denominato  per  la  loro  partecipazione
alle attivita' di cui al presente decreto. Gli  oneri  connessi  alla
partecipazione alle riunioni sono a carico  dei  rispettivi  soggetti
rappresentati i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti
di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica.