Art. 12 Divieto di compensi di alcun genere 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 121, della legge, i componenti dell'ODI e della CAP non percepiscono alcun emolumento, indennita', gettone o compenso comunque denominato per la loro partecipazione alle attivita' di cui al presente decreto. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni sono a carico dei rispettivi soggetti rappresentati i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.