Art. 13 
 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. Nel primo anno  di  applicazione  del  presente  decreto  e  con
esclusivo  riferimento  al  contributo  finanziario  della  Provincia
autonoma di Trento alla dotazione della contabilita' speciale di  cui
all'articolo 5 comma 1  concorrono  anche  gli  interventi  approvati
nell'anno 2010 dalla predetta Provincia nei confronti  dei  territori
di cui all'art. 1 riconosciuti ammissibili dall'ODI secondo i criteri
previsti dagli articoli  4  e  8.  L'ODI  stabilisce  i  criteri  per
l'ammissione dei predetti interventi e per l'erogazione dei  relativi
finanziamenti. 
  2. In sede  di  prima  applicazione,  gli  importi  non  utilizzati
nell'anno di entrata in vigore del presente decreto affluiscono nella
contabilita' speciale di cui all'articolo 5 per l'anno successivo.