Art. 13 Norma transitoria 1. Nel primo anno di applicazione del presente decreto e con esclusivo riferimento al contributo finanziario della Provincia autonoma di Trento alla dotazione della contabilita' speciale di cui all'articolo 5 comma 1 concorrono anche gli interventi approvati nell'anno 2010 dalla predetta Provincia nei confronti dei territori di cui all'art. 1 riconosciuti ammissibili dall'ODI secondo i criteri previsti dagli articoli 4 e 8. L'ODI stabilisce i criteri per l'ammissione dei predetti interventi e per l'erogazione dei relativi finanziamenti. 2. In sede di prima applicazione, gli importi non utilizzati nell'anno di entrata in vigore del presente decreto affluiscono nella contabilita' speciale di cui all'articolo 5 per l'anno successivo.