Art. 2 
 
 
                       Organismo di indirizzo 
 
  1. L'organismo di indirizzo, di  seguito  denominato  ODI,  di  cui
all'articolo 2, comma 118, della legge, stabilisce gli indirizzi  per
la valutazione e l'approvazione dei progetti di  cui  all'articolo  1
del presente decreto.