Art. 3 Soggetti beneficiari del finanziamento 1. Sono ammessi a concorrere al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1 del presente decreto i comuni della regione Veneto e quelli della regione Lombardia confinanti con la provincia autonoma di Trento o con la provincia autonoma di Bolzano. 2. Oltre ai singoli comuni di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi a concorrere al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1 le forme associative tra i medesimi comuni previste dalla normativa statale o regionale ovvero le forme associative tra i citati comuni confinanti e i comuni ad essi territorialmente contigui a condizione che appartengano alla medesima provincia dei comuni confinanti. 3. Costituiscono criteri per il concorso al finanziamento di cui ai commi 1 e 2: a) l'interesse pubblico generale dei progetti; b) i benefici di carattere economico e sociale per le comunita' di riferimento; c) l'impatto sullo sviluppo economico dei territori; d) la valenza aggregante per le comunita' tra loro attigue, nonche' le finalita' di consolidamento, sostegno e promozione degli usi e costumi delle comunita' di lingua ladina.