Art. 3 
 
 
               Soggetti beneficiari del finanziamento 
 
  1. Sono ammessi a concorrere al finanziamento dei progetti  di  cui
all'articolo 1 del presente decreto i comuni della regione  Veneto  e
quelli della regione Lombardia confinanti con la  provincia  autonoma
di Trento o con la provincia autonoma di Bolzano. 
  2. Oltre ai singoli comuni di cui al comma 1 del presente  articolo
sono ammessi a  concorrere  al  finanziamento  dei  progetti  di  cui
all'articolo 1 le forme associative tra i  medesimi  comuni  previste
dalla normativa statale o regionale ovvero le forme associative tra i
citati comuni confinanti e i comuni ad essi territorialmente contigui
a condizione che appartengano  alla  medesima  provincia  dei  comuni
confinanti. 
  3. Costituiscono criteri per il concorso al finanziamento di cui ai
commi 1 e 2: 
    a) l'interesse pubblico generale dei progetti; 
    b) i benefici di carattere economico e sociale per  le  comunita'
di riferimento; 
    c) l'impatto sullo sviluppo economico dei territori; 
    d) la valenza aggregante  per  le  comunita'  tra  loro  attigue,
nonche' le finalita' di consolidamento, sostegno e  promozione  degli
usi e costumi delle comunita' di lingua ladina.