Art. 4 
 
 
              Criteri di ripartizione del finanziamento 
 
  1. L'ODI, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo e  integrazione
di cui all'articolo 8,  determina  annualmente  la  ripartizione  del
finanziamento dei  progetti  secondo  i  seguenti  criteri,  fino  ad
esaurimento delle somme messe a disposizione  per  ciascun  esercizio
finanziario ovvero dei residui dell'anno precedente: 
    a) interventi di completamento di progetti gia' finanziati da una
delle province autonome ovvero  progetti  di  promozione  e  sviluppo
integrati con i territori delle province autonome, sulla  base  della
normativa vigente e in conformita' all'articolo 13, finalizzati  alla
realizzazione di interventi a favore di territori confinanti; 
    b) progetti presentati dalle forme associative  come  individuate
all'articolo 3, comma 2; 
    c) progetti condivisi dal maggior numero di soggetti  delle  aree
interessate, sia pubblici che privati; 
    d) progetti non ancora finanziati rientranti nella programmazione
territoriale locale; 
    e) progetti di durata pluriennale; 
    f) progetti cofinanziati dai proponenti; 
    g) progetti cofinanziati dalle regioni di appartenenza, da  altri
enti territoriali, da altri organismi, o dall'Unione europea. 
  2. L'ODI, al fine di stabilire gli indirizzi di cui all'articolo 2,
comma 119, della legge,  determina  la  ponderazione  tra  i  diversi
criteri di cui al comma 1 del presente articolo.