Art. 4 Criteri di ripartizione del finanziamento 1. L'ODI, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo e integrazione di cui all'articolo 8, determina annualmente la ripartizione del finanziamento dei progetti secondo i seguenti criteri, fino ad esaurimento delle somme messe a disposizione per ciascun esercizio finanziario ovvero dei residui dell'anno precedente: a) interventi di completamento di progetti gia' finanziati da una delle province autonome ovvero progetti di promozione e sviluppo integrati con i territori delle province autonome, sulla base della normativa vigente e in conformita' all'articolo 13, finalizzati alla realizzazione di interventi a favore di territori confinanti; b) progetti presentati dalle forme associative come individuate all'articolo 3, comma 2; c) progetti condivisi dal maggior numero di soggetti delle aree interessate, sia pubblici che privati; d) progetti non ancora finanziati rientranti nella programmazione territoriale locale; e) progetti di durata pluriennale; f) progetti cofinanziati dai proponenti; g) progetti cofinanziati dalle regioni di appartenenza, da altri enti territoriali, da altri organismi, o dall'Unione europea. 2. L'ODI, al fine di stabilire gli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 119, della legge, determina la ponderazione tra i diversi criteri di cui al comma 1 del presente articolo.