Art. 5 
 
 
              Modalita' di erogazione dei finanziamenti 
 
  1. E' istituita presso  la  Tesoreria  provinciale  di  Verona  una
contabilita' speciale intestata all'ODI, alimentata dai trasferimenti
da parte di ciascuna provincia autonoma  nel  limite  massimo  di  40
milioni di euro annui ciascuna. Il versamento delle somme  dovute  da
parte delle Province autonome sulla indicata contabilita' speciale e'
disposto a copertura delle somme assegnate a ciascun  progetto  sulla
base della graduatoria redatta dall'ODI, ai sensi dell'articolo 9 del
presente decreto. Dette somme sono attribuite da  ciascuna  provincia
autonoma alla contabilita' speciale in due versamenti  da  effettuare
entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno. In sede di prima
applicazione, le province autonome versano le  somme  dovute  per  il
2010 entro il 31 marzo 2011. 
  2. I fondi accreditati all'ODI danno luogo ad una gestione unitaria
per la quale l'Organismo presenta il rendiconto amministrativo con le
modalita' previste per i funzionari  delegati  dai  regi  decreti  18
novembre 1923, n.  2440  e  23  maggio  1924,  n.  827  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  3.  Il  provvedimento  di  approvazione  dei  progetti  costituisce
impegno vincolante. 
  4. Ciascun progetto puo' essere finanziato fino al cento per  cento
di tutte le spese ritenute ammissibili  in  sede  di  valutazione  da
parte dell'ODI,  se  presentato  interamente  da  soggetti  pubblici,
ovvero fino al settanta per cento delle spese medesime se partecipato
da soggetti privati che abbiano versato la restante quota del  trenta
per cento di cofinanziamento. 
  5. L'erogazione dei  contributi  ai  soggetti  beneficiari  avviene
secondo  modalita'   determinate   dall'ODI.   Tale   erogazione   e'
effettuata: 
    a) fino al novantacinque per cento delle somme, su  presentazione
del provvedimento dell'organo competente  dell'ente  beneficiario  di
approvazione dello stato di avanzamento degli interventi; 
    b)  a  saldo,  su  presentazione  del  provvedimento  dell'organo
competente dell'ente  beneficiario  di  approvazione  della  regolare
esecuzione dell'intervento e del rendiconto delle spese sostenute. 
  6. Entro il  mese  di  marzo  di  ciascun  anno  finanziario  l'ODI
comunica al Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato  le
somme erogate a carico di ciascuna Provincia  autonoma  entro  il  31
dicembre dell'anno precedente. Sulla base di tale  comunicazione,  il
Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  provvede   a
svincolare  gli   importi   precedentemente   accantonati,   in   via
temporanea, sulle somme a qualsiasi titolo  spettanti  alle  medesime
Province autonome, per un importo pari  a  40  milioni  di  euro  per
ciascuna provincia.