Art. 5 Modalita' di erogazione dei finanziamenti 1. E' istituita presso la Tesoreria provinciale di Verona una contabilita' speciale intestata all'ODI, alimentata dai trasferimenti da parte di ciascuna provincia autonoma nel limite massimo di 40 milioni di euro annui ciascuna. Il versamento delle somme dovute da parte delle Province autonome sulla indicata contabilita' speciale e' disposto a copertura delle somme assegnate a ciascun progetto sulla base della graduatoria redatta dall'ODI, ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto. Dette somme sono attribuite da ciascuna provincia autonoma alla contabilita' speciale in due versamenti da effettuare entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno. In sede di prima applicazione, le province autonome versano le somme dovute per il 2010 entro il 31 marzo 2011. 2. I fondi accreditati all'ODI danno luogo ad una gestione unitaria per la quale l'Organismo presenta il rendiconto amministrativo con le modalita' previste per i funzionari delegati dai regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il provvedimento di approvazione dei progetti costituisce impegno vincolante. 4. Ciascun progetto puo' essere finanziato fino al cento per cento di tutte le spese ritenute ammissibili in sede di valutazione da parte dell'ODI, se presentato interamente da soggetti pubblici, ovvero fino al settanta per cento delle spese medesime se partecipato da soggetti privati che abbiano versato la restante quota del trenta per cento di cofinanziamento. 5. L'erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari avviene secondo modalita' determinate dall'ODI. Tale erogazione e' effettuata: a) fino al novantacinque per cento delle somme, su presentazione del provvedimento dell'organo competente dell'ente beneficiario di approvazione dello stato di avanzamento degli interventi; b) a saldo, su presentazione del provvedimento dell'organo competente dell'ente beneficiario di approvazione della regolare esecuzione dell'intervento e del rendiconto delle spese sostenute. 6. Entro il mese di marzo di ciascun anno finanziario l'ODI comunica al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato le somme erogate a carico di ciascuna Provincia autonoma entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Sulla base di tale comunicazione, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede a svincolare gli importi precedentemente accantonati, in via temporanea, sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle medesime Province autonome, per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuna provincia.