Art. 7 
 
 
     Organizzazione e funzionamento dell'organismo di indirizzo 
 
  1.  L'ODI  ha  sede  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze-Ragioneria territoriale dello Stato di Verona e si avvale  di
una segreteria composta da un contingente di 15 unita' di  personale,
di  livello  dirigenziale  e  non  dirigenziale,  appartenente   alla
medesima amministrazione, ovvero in posizione di comando  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 17, comma 14,  della  legge  15  maggio
1997, n. 127, presso le amministrazioni statali  o  presso  le  altre
amministrazioni rappresentate nell'ODI. La segreteria  e'  coordinata
da un dirigente della medesima Ragioneria territoriale  dello  Stato.
L'ODI  puo'  altresi'  riunirsi  presso  sedi   degli   enti   locali
interessati, sulla base di appositi accordi. 
  2. In  assenza  del  presidente,  l'ODI  e'  presieduto  dall'altro
rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze. 
  3. Nella sua prima  riunione,  l'ODI  adotta  la  tempistica  e  la
disciplina procedurale dei propri lavori in  modo  da  assicurare  il
carattere cooperativo delle decisioni. 
  4. Le decisioni dell'ODI sono assunte al  termine  dell'istruttoria
sulla  documentazione  prodotta   dai   soggetti   interessati,   con
deliberazione adottata a maggioranza dei componenti dell'organismo. 
  5. L'ODI, per le proprie  finalita'  istituzionali,  puo'  assumere
informazioni,   richiedere   dati   e    loro    elaborazioni    alle
amministrazioni e alle autorita' pubbliche competenti negli specifici
ambiti di intervento trattati. 
  6. Ciascun componente dell'ODI rimane in carica  per  cinque  anni.
Con la medesima procedura seguita  per  la  nomina  i  rappresentanti
delle province autonome di Trento o di Bolzano,  su  richiesta  delle
rispettive province, possono essere sostituiti prima  della  scadenza
del termine di cinque anni.