Art. 7 Organizzazione e funzionamento dell'organismo di indirizzo 1. L'ODI ha sede presso il Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria territoriale dello Stato di Verona e si avvale di una segreteria composta da un contingente di 15 unita' di personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, appartenente alla medesima amministrazione, ovvero in posizione di comando secondo le modalita' di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, presso le amministrazioni statali o presso le altre amministrazioni rappresentate nell'ODI. La segreteria e' coordinata da un dirigente della medesima Ragioneria territoriale dello Stato. L'ODI puo' altresi' riunirsi presso sedi degli enti locali interessati, sulla base di appositi accordi. 2. In assenza del presidente, l'ODI e' presieduto dall'altro rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Nella sua prima riunione, l'ODI adotta la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori in modo da assicurare il carattere cooperativo delle decisioni. 4. Le decisioni dell'ODI sono assunte al termine dell'istruttoria sulla documentazione prodotta dai soggetti interessati, con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti dell'organismo. 5. L'ODI, per le proprie finalita' istituzionali, puo' assumere informazioni, richiedere dati e loro elaborazioni alle amministrazioni e alle autorita' pubbliche competenti negli specifici ambiti di intervento trattati. 6. Ciascun componente dell'ODI rimane in carica per cinque anni. Con la medesima procedura seguita per la nomina i rappresentanti delle province autonome di Trento o di Bolzano, su richiesta delle rispettive province, possono essere sostituiti prima della scadenza del termine di cinque anni.