Art. 8 Tipologia di progetti, modalita' e termini di presentazione, ammissibilita' 1. L'ODI definisce annualmente le tipologie dei progetti ammessi al finanziamento di cui all'articolo 1, aventi obiettivi di sviluppo e integrazione e rientranti nei seguenti ambiti di intervento: a) progetti per il sostegno sociale, assistenziale, abitativo o educativo; b) progetti che favoriscano l'occupazione giovanile o l'attivita' imprenditoriale giovanile; c) progetti che favoriscano il turismo; d) progetti che garantiscano la crescita complessiva dei territori di confine; e) progetti che favoriscano lo sviluppo delle zone svantaggiate e delle aree montane, al fine di contrastare l'abbandono di tali aree; f) progetti che garantiscano la sostenibilita' dei risultati a vantaggio dei cittadini e delle imprese; g) progetti che valorizzino il territorio e al contempo migliorino il sistema Paese; h) progetti che dimostrino la coerenza delle azioni degli enti locali con i piani regionali; i) progetti che siano provvisti di un modello organizzativo innovativo, garante dell'aggregazione. 2. Le proposte di finanziamento sono presentate da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 entro il 31 marzo di ciascun anno. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 in sede di prima applicazione, a valere per gli anni 2010 e 2011, le proposte sono presentate entro il 30 giugno 2011. 3. L'ODI verifica l'ammissibilita' e la completezza delle proposte, anche al fine di assicurare il rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, con possibilita' di richiedere, se necessario, chiarimenti o integrazioni. 4. Con il medesimo procedimento di cui al comma 3, qualora non siano state impegnate tutte le risorse disponibili, possono essere finanziati ulteriori progetti presentati entro il 30 settembre di ciascun anno.