Art. 8 
 
 
Tipologia  di  progetti,  modalita'  e  termini   di   presentazione,
                           ammissibilita' 
 
  1. L'ODI definisce annualmente le tipologie dei progetti ammessi al
finanziamento di cui all'articolo 1, aventi obiettivi di  sviluppo  e
integrazione e rientranti nei seguenti ambiti di intervento: 
    a) progetti per il sostegno sociale, assistenziale,  abitativo  o
educativo; 
    b) progetti che favoriscano l'occupazione giovanile o l'attivita'
imprenditoriale giovanile; 
    c) progetti che favoriscano il turismo; 
    d)  progetti  che  garantiscano  la  crescita   complessiva   dei
territori di confine; 
    e) progetti che favoriscano lo sviluppo delle zone svantaggiate e
delle aree montane, al fine di contrastare l'abbandono di tali aree; 
    f) progetti che garantiscano la sostenibilita'  dei  risultati  a
vantaggio dei cittadini e delle imprese; 
    g)  progetti  che  valorizzino  il  territorio  e   al   contempo
migliorino il sistema Paese; 
    h) progetti che dimostrino la coerenza delle  azioni  degli  enti
locali con i piani regionali; 
    i) progetti che  siano  provvisti  di  un  modello  organizzativo
innovativo, garante dell'aggregazione. 
  2. Le proposte  di  finanziamento  sono  presentate  da  parte  dei
soggetti di cui all'articolo 3 entro il 31  marzo  di  ciascun  anno.
Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  13  in  sede  di  prima
applicazione, a valere per gli anni 2010 e  2011,  le  proposte  sono
presentate entro il 30 giugno 2011. 
  3. L'ODI verifica l'ammissibilita' e la completezza delle proposte,
anche al fine di assicurare  il  rispetto  dei  vincoli  posti  dalla
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, con  possibilita'
di richiedere, se necessario, chiarimenti o integrazioni. 
  4. Con il medesimo procedimento di cui  al  comma  3,  qualora  non
siano state impegnate tutte le risorse  disponibili,  possono  essere
finanziati ulteriori progetti presentati entro  il  30  settembre  di
ciascun anno.