Art. 2 1. Prima dell'esportazione in Italia dei vegetali, di cui all'art. 1 del presente decreto, le autorita' fitosanitarie giapponesi accertano i seguenti requisiti: a) i vegetali sono piante nanizzate naturalmente o artificialmente del genere Chamaecyparis Spach e del genere Juniperus legge n. o, nel caso del genere Pinus L., interamente della specie Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr.), oppure di tale specie innestata su un portinnesto della specie Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb. & Zucc.. In quest'ultimo caso, il portinnesto non presenta germogli; b) i vegetali sono coltivati e curati per almeno due anni consecutivi in vivai ufficialmente riconosciuti, sottoposti ad un regime di controllo ufficialmente sorvegliato. Detti vegetali provengono dai vivai riconosciuti che sono specificati nell'elenco annuale trasmesso alla Commissione U.E.; c) i vegetali dei generi Juniperus L., Chamaecyparis Spach e Pinus legge n. prodotti nei suddetti vivai di vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente o nelle loro immediate vicinanze nei due anni precedenti la spedizione, sono sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno ad intervalli opportuni, per individuare la presenza degli organismi nocivi di cui trattasi. 2. Gli organismi nocivi sono i seguenti: - per i vegetali del genere Juniperus: a) Aschistonyx eppoi Inouye, b) Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada e G. yamadae Miyabe ex Yamada, c) Oligonychus perditus Pritchard et Baker, d) Popillia japonica Newman, e) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza e' sconosciuta nella Unione europea; - per i vegetali del genere Chamaecyparis: a) Popillia japonica Newman, b) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza e' sconosciuta nella Unione europea; - per i vegetali del genere Pinus: a) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al., b) Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton, c) Coleosporium paederiae, d) Coleosporium phellodendri Komr., e) Cronartium quercum (Berk.) Miyabe ex Shirai, f) Dendrolimus spectabilis Butler, g) Monochamus spp. (specie non europee), h) Peridermium kurilense Dietel, i) Popillia japonica Newman, l) Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye, m) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza e' sconosciuta nella Unione europea. 3. I vegetali esaminati risultano esenti dagli organismi nocivi in questione. Quelli che risultano contaminati sono eliminati e i rimanenti sono sottoposti, se del caso, ad un trattamento adeguato. 4. I casi in cui e' constatata la presenza degli organismi nocivi in questione nel corso delle ispezioni effettuate, come indicato alla lettera c) del precedente comma 1, sono ufficialmente trascritti su un registro messo a disposizione della Commissione U.E., ove questa ne faccia richiesta. La constatazione della presenza di uno qualsiasi degli organismi nocivi sopra menzionati implica per il vivaio interessato, la cancellazione dall'elenco di cui alla lettera b) del comma 1. 5. I vegetali destinati ad essere spediti nella Unione europea, rispondono alle seguenti condizioni: a) sono stati posti, perlomeno durante lo stesso periodo, in vasi collocati su scaffalature distanti almeno cinquanta centimetri da terra oppure su pavimento in cemento, impenetrabile per i nematodi, in buono stato di manutenzione e privo di residui; b) essere trovati esenti, nel corso delle ispezioni di cui al comma 1, dagli organismi nocivi di cui al comma 2 e non essere stati interessati dalle misure di cui al punto 4; c) se appartengono al genere Pinus L., in caso di innesto su un portinnesto di una specie di Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb & Zucc., il portinnesto e' ottenuto da materiale ufficialmente riconosciuto come sano; d) ciascuno dei vegetali deve recare un marchio specifico ed esclusivo, notificato all'organizzazione per la protezione dei vegetali giapponese, tale da permettere il riconoscimento del vegetale e l'identificazione del vivaio riconosciuto, nonche' l'anno di invasatura.