Art. 2 
 
  1. Prima dell'esportazione in Italia dei vegetali, di cui  all'art.
1  del  presente  decreto,  le  autorita'  fitosanitarie   giapponesi
accertano i seguenti requisiti: 
    a)   i   vegetali   sono   piante   nanizzate   naturalmente    o
artificialmente del genere Chamaecyparis Spach e del genere Juniperus
legge n. o, nel caso del genere Pinus L.,  interamente  della  specie
Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr.),  oppure  di
tale specie innestata su un portinnesto della specie Pinus diversa da
Pinus parviflora Sieb. & Zucc.. In quest'ultimo caso, il  portinnesto
non presenta germogli; 
    b) i vegetali  sono  coltivati  e  curati  per  almeno  due  anni
consecutivi in vivai ufficialmente  riconosciuti,  sottoposti  ad  un
regime  di  controllo  ufficialmente  sorvegliato.   Detti   vegetali
provengono dai vivai riconosciuti che  sono  specificati  nell'elenco
annuale trasmesso alla Commissione U.E.; 
    c) i vegetali dei generi  Juniperus  L.,  Chamaecyparis  Spach  e
Pinus legge n. prodotti nei  suddetti  vivai  di  vegetali  nanizzati
naturalmente o artificialmente o nelle loro immediate  vicinanze  nei
due anni precedenti  la  spedizione,  sono  sottoposti  ad  ispezione
ufficiale almeno sei volte  all'anno  ad  intervalli  opportuni,  per
individuare la presenza degli organismi nocivi di cui trattasi. 
  2. Gli organismi nocivi sono i seguenti: 
    - per i vegetali del genere Juniperus: 
      a) Aschistonyx eppoi Inouye, 
      b) Gymnosporangium asiaticum Miyabe  ex  Yamada  e  G.  yamadae
Miyabe ex Yamada, 
      c) Oligonychus perditus Pritchard et Baker, 
      d) Popillia japonica Newman, 
      e)  qualsiasi  altro  organismo  nocivo  la  cui  presenza   e'
sconosciuta nella Unione europea; 
    - per i vegetali del genere Chamaecyparis: 
      a) Popillia japonica Newman, 
      b)  qualsiasi  altro  organismo  nocivo  la  cui  presenza   e'
sconosciuta nella Unione europea; 
    - per i vegetali del genere Pinus: 
      a) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al., 
      b) Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton, 
      c) Coleosporium paederiae, 
      d) Coleosporium phellodendri Komr., 
      e) Cronartium quercum (Berk.) Miyabe ex Shirai, 
      f) Dendrolimus spectabilis Butler, 
      g) Monochamus spp. (specie non europee), 
      h) Peridermium kurilense Dietel, 
      i) Popillia japonica Newman, 
      l) Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye, 
      m)  qualsiasi  altro  organismo  nocivo  la  cui  presenza   e'
sconosciuta nella Unione europea. 
  3. I vegetali esaminati risultano esenti dagli organismi nocivi  in
questione. Quelli  che  risultano  contaminati  sono  eliminati  e  i
rimanenti sono sottoposti, se del caso, ad un trattamento adeguato. 
  4. I casi in cui e' constatata la presenza degli  organismi  nocivi
in questione nel corso delle ispezioni effettuate, come indicato alla
lettera c) del precedente comma 1, sono ufficialmente  trascritti  su
un registro messo a disposizione della Commissione U.E.,  ove  questa
ne faccia richiesta. La constatazione della presenza di uno qualsiasi
degli  organismi  nocivi  sopra  menzionati  implica  per  il  vivaio
interessato, la cancellazione dall'elenco di cui alla lettera b)  del
comma 1. 
  5. I vegetali destinati ad essere  spediti  nella  Unione  europea,
rispondono alle seguenti condizioni: 
    a) sono stati posti, perlomeno durante lo stesso periodo, in vasi
collocati su scaffalature distanti  almeno  cinquanta  centimetri  da
terra oppure su pavimento in cemento, impenetrabile per  i  nematodi,
in buono stato di manutenzione e privo di residui; 
    b) essere trovati esenti, nel corso delle  ispezioni  di  cui  al
comma 1, dagli organismi nocivi di cui al comma 2 e non essere  stati
interessati dalle misure di cui al punto 4; 
    c) se appartengono al genere Pinus L., in caso di innesto  su  un
portinnesto di una specie di Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb &
Zucc.,  il  portinnesto  e'  ottenuto  da   materiale   ufficialmente
riconosciuto come sano; 
    d) ciascuno dei vegetali deve  recare  un  marchio  specifico  ed
esclusivo,  notificato  all'organizzazione  per  la  protezione   dei
vegetali  giapponese,  tale  da  permettere  il  riconoscimento   del
vegetale e l'identificazione del vivaio riconosciuto, nonche'  l'anno
di invasatura.