Art. 3 
 
  1. L'organizzazione ufficiale per la protezione  dei  vegetali  del
Giappone garantisce l'identita' dei vegetali, dal momento della  loro
uscita dal vivaio fino al  momento  del  carico  per  l'esportazione,
mediante piombatura dei veicoli adibiti al trasporto o  altri  metodi
appropriati. 
  2. I vegetali e il substrato di coltura ad essi aderente o connesso
sono accompagnati dal  certificato  fitosanitario  sul  quale  devono
figurare le seguenti indicazioni: 
    a) il nome o i nomi del vivaio e dei vivai riconosciuti; 
    b) i marchi di cui al comma 5 del precedente art. 2, nella misura
in cui consentano l'identificazione del vivaio riconosciuto e  l'anno
di invasatura; 
    c) l'indicazione dell'ultimo trattamento  applicato  prima  della
spedizione; 
    d) che  sul  certificato  fitosanitario  sopracitato  risulti  la
dichiarazione supplementare che "la partita e' conforme ai  requisiti
prescritti dalla decisione della Commissione n. 2002/887/CE".