Art. 3 1. L'organizzazione ufficiale per la protezione dei vegetali del Giappone garantisce l'identita' dei vegetali, dal momento della loro uscita dal vivaio fino al momento del carico per l'esportazione, mediante piombatura dei veicoli adibiti al trasporto o altri metodi appropriati. 2. I vegetali e il substrato di coltura ad essi aderente o connesso sono accompagnati dal certificato fitosanitario sul quale devono figurare le seguenti indicazioni: a) il nome o i nomi del vivaio e dei vivai riconosciuti; b) i marchi di cui al comma 5 del precedente art. 2, nella misura in cui consentano l'identificazione del vivaio riconosciuto e l'anno di invasatura; c) l'indicazione dell'ultimo trattamento applicato prima della spedizione; d) che sul certificato fitosanitario sopracitato risulti la dichiarazione supplementare che "la partita e' conforme ai requisiti prescritti dalla decisione della Commissione n. 2002/887/CE".