Art. 5 1. I Servizi fitosanitari regionali competenti per il punto di entrata autorizzano l'importazione sotto vincolo fitosanitario, dandone comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per il luogo di destinazione. I Servizi fitosanitari regionali competenti per il punto di arrivo sottopongono il materiale vegetale del tipo "bonsai", prima che venga immesso in commercio dopo l'ingresso in Comunita', ad un periodo di quarantena ufficiale di post-entrata, di seguito denominata quarantena, che nel caso dei generi Pinus legge n. e Chamaecyparis Spach e' di durata non inferiore a tre mesi dall'inizio della ripresa vegetativa e nel caso dei vegetali del genere Juniperus legge n. e' comprensivo della stagione di crescita attiva (dal 1° aprile al 30 giugno) prestando particolare attenzione per mantenere, per ciascun vegetale, il marchio di cui al comma 5, lettera d) del precedente art. 2. 2. Durante tale periodo, il materiale vegetale in questione deve risultare esente dagli organismi nocivi citati all'art. 2. 3. Detta quarantena: a) e' effettuata in un luogo ufficialmente riconosciuto e provvisto di strutture adeguate, idonee a evitare la fuoriuscita degli organismi nocivi e conservare il materiale in modo da eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi; b) comprende, per ogni elemento del materiale: esami visivi, effettuati all'arrivo e successivamente ad intervalli regolari, tenendo conto del tipo di materiale e del relativo stato di sviluppo durante il periodo di quarantena, per individuare la presenza di organismi nocivi o di sintomi dovuti ad organismi nocivi; esami appropriati, in base ad eventuali sintomi constatati nel corso dell'esame visivo, per identificare gli organismi nocivi che sono all'origine di tali sintomi; c) comporta la distruzione delle partite contenenti materiale nel quale e' stata constatata la presenza di organismi nocivi.