Art. 5 
 
  1. I Servizi fitosanitari regionali  competenti  per  il  punto  di
entrata  autorizzano  l'importazione  sotto  vincolo   fitosanitario,
dandone comunicazione al Servizio fitosanitario regionale  competente
per il  luogo  di  destinazione.  I  Servizi  fitosanitari  regionali
competenti per il punto di arrivo sottopongono il materiale  vegetale
del  tipo  "bonsai",  prima  che  venga  immesso  in  commercio  dopo
l'ingresso in Comunita', ad un periodo  di  quarantena  ufficiale  di
post-entrata, di seguito denominata  quarantena,  che  nel  caso  dei
generi Pinus  legge  n.  e  Chamaecyparis  Spach  e'  di  durata  non
inferiore a tre mesi dall'inizio della ripresa vegetativa e nel  caso
dei vegetali del genere  Juniperus  legge  n.  e'  comprensivo  della
stagione di crescita attiva (dal 1° aprile al  30  giugno)  prestando
particolare  attenzione  per  mantenere,  per  ciascun  vegetale,  il
marchio di cui al comma 5, lettera d) del precedente art. 2. 
  2. Durante tale periodo, il materiale vegetale  in  questione  deve
risultare esente dagli organismi nocivi citati all'art. 2. 
  3. Detta quarantena: 
    a)  e'  effettuata  in  un  luogo  ufficialmente  riconosciuto  e
provvisto di strutture adeguate,  idonee  a  evitare  la  fuoriuscita
degli organismi nocivi e conservare il materiale in modo da eliminare
qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi; 
    b) comprende, per ogni elemento del materiale: 
      esami  visivi,  effettuati  all'arrivo  e  successivamente   ad
intervalli regolari, tenendo  conto  del  tipo  di  materiale  e  del
relativo stato di sviluppo durante  il  periodo  di  quarantena,  per
individuare la presenza di organismi nocivi o di  sintomi  dovuti  ad
organismi nocivi; 
      esami appropriati, in base ad eventuali sintomi constatati  nel
corso dell'esame visivo, per identificare gli  organismi  nocivi  che
sono all'origine di tali sintomi; 
    c) comporta la distruzione delle partite contenenti materiale nel
quale e' stata constatata la presenza di organismi nocivi.