Art. 7 
 
  1. Il materiale viene commercializzato  solo  dopo  la  conclusione
della quarantena ed e'  accompagnato  dal  passaporto  delle  piante,
conformemente a quanto previsto al riguardo dal  decreto  legislativo
19 agosto 2005, n. 214,  citato  nelle  premesse.  Il  passaporto  in
questione deve riportare l'indicazione del paese di origine.