Art. 2 
 
                  Autorita' competente al rilascio 
        della licenza nazionale passeggeri e relativi termini 
 
  1. La licenza nazionale  passeggeri  e'  rilasciata  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i  trasporti,
la navigazione ed i sistemi  informativi  e  statistici  -  Direzione
generale per  il  trasporto  ferroviario,  in  conformita'  a  quanto
disposto dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 6, del  decreto  legislativo  8
luglio 2003, n. 188. 
  2. La licenza nazionale passeggeri e' rilasciata entro tre mesi dal
ricevimento delle informazioni complete attestanti i requisiti di cui
all'art. 8 del citato decreto legislativo e agli articoli 3 e  4  del
presente decreto. 
  3. Qualora l'istanza  risulti  incompleta,  l'autorita'  procedente
richiede al proponente la documentazione  integrativa  da  presentare
entro il termine  di  trenta  giorni.  In  tal  caso  i  termini  del
procedimento   sono   sospesi   fino   alla    presentazione    della
documentazione  integrativa.  E'  fatta  salva  la  facolta'  per  il
proponente  di  richiedere,  in  relazione  alla  complessita'  delle
integrazioni richieste, una proroga del termine per la  presentazione
della documentazione integrativa, non superiore ad  ulteriori  trenta
giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi
la documentazione completa degli  elementi  mancanti,  non  si  dara'
corso al proseguimento dell'istruttoria. 
  4. Del rilascio della licenza, i cui estremi  sono  pubblicati  sul
sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e'  data
comunicazione all'Agenzia nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie
nonche' al gestore dell'infrastruttura nazionale italiana.