Art. 4 
 
                      Requisiti per il rilascio 
 
  1.  Per  ottenere  la  licenza  nazionale   passeggeri,   l'impresa
ferroviaria deve essere in possesso dei requisiti di onorabilita'  di
cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 188 del 2003,  dei
requisiti di capacita' finanziaria  e  dei  requisiti  di  competenza
professionale cosi' come  individuati  nel  presente  articolo.  Deve
inoltre assicurare servizi minimi complementari alla propria utenza. 
  2.  L'impresa  ferroviaria  deve  essere  dotata,  fin  dall'inizio
dell'attivita', di idonea assicurazione o avere adottato disposizioni
equivalenti, a norma delle legislazioni nazionali, a copertura  della
responsabilita' civile in  caso  di  incidenti,  in  particolare  per
quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci  trasportate,  la
posta e i terzi. 
  3. Costituiscono requisiti di onorabilita'  i  requisiti  stabiliti
all'art. 8, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 188 del 2003. 
  4. Costituiscono requisiti di  capacita'  finanziaria  i  requisiti
stabiliti dall'art. 8, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo  n.188
del 2003, corredati dal piano finanziario e dal business plan atti  a
dimostrare il possesso di congrui mezzi finanziari per soddisfare  il
programma delle attivita'  che  l'impresa  intende  svolgere  per  un
periodo  di  almeno  12  mesi.  Devono  essere  altresi'  indicati  i
risultati economici attesi sulla  base  dei  costi  analitici  e  dei
ricavi considerati dall'impresa. 
  5. Costituiscono requisiti di capacita' professionale  i  requisiti
stabiliti dall'art. 8, commi 8 e 9, del decreto  legislativo  n.  188
del 2003, con particolare riguardo alla seguente documentazione: 
    a. documentazione attestante la natura e lo stato di manutenzione
del  materiale  rotabile  con  particolare  riguardo  alle  norme  di
sicurezza; 
    b.  documentazione  attestante  le   qualifiche   del   personale
responsabile  della  sicurezza  e  le  modalita'  di  formazione  del
personale; 
    c. copia conforme all'originale della parte «A»  del  certificato
di sicurezza, qualora posseduto; 
    d. relazione descrittiva dell'organizzazione tecnica e  operativa
dell'impresa. 
  6. Qualora l'impresa  richiedente  non  sia  gia'  in  possesso  di
certificato di  sicurezza  «parte  A»,  rilasciato  dalla  competente
autorita', e' richiesta la presentazione di idonea documentazione che
dimostri il possesso di una organizzazione competente ed  adeguata  a
redigere il sistema di gestione della sicurezza, ai  sensi  dell'art.
13 e dell'allegato 111 del decreto legislativo  10  agosto  2007,  n.
162, congrua alle  dimensioni  ed  alla  tipologia  del  servizio  di
trasporto che si intende svolgere. 
  7. Qualora il richiedente sia controllato,  ai  sensi  dell'art.  7
della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,  da  imprese  aventi  sedi
all'estero, cosi' come disposto dall'art. 58, comma 3, della legge n.
99 del  2009,  il  richiedente  stesso  e'  tenuto  a  presentare  la
documentazione attestante l'effettiva sussistenza delle condizioni di
reciprocita' per l'espletamento dei servizi di  trasporto  passeggeri
nazionali nei paesi in cui hanno sede le imprese controllanti. 
  8. Al fine di assicurare i servizi minimi complementari all'utenza,
l'impresa richiedente deve allegare all'istanza un'apposita relazione
descrittiva, sottoscritta  dal  legale  rappresentante,  che  indichi
dettagliatamente, con specifico richiamo al servizio che  si  intende
espletare,  cosi'  come  indicato  nel  business  plan,  il  progetto
organizzativo e logistico, nonche' i relativi costi  e  modalita'  di
realizzazione dei servizi minimi  offerti  all'utenza,  indicando  la
data presumibile di inizio  dell'attivita'.  Tale  relazione,  tenuto
conto  di  quanto  previsto  nel  Regolamento  (CE)   1371/2007   del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, deve  inoltre
contenere almeno gli elementi riguardanti i seguenti punti: 
    a. condizioni generali di trasporto; 
    b. informazioni minime di viaggio; 
    c. modalita' di assistenza ai viaggiatori  in  caso  di  ritardo,
perdita di coincidenza o soppressione del servizio; 
    d. modalita' di rimborso in caso di ritardi  e  soppressioni  dei
servizi ovvero di entrambi; 
    e. descrizione del sistema di qualita' del servizio; 
    f. modalita' di vendita e disponibilita' dei biglietti.