IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                e con 
 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
                           E L'INNOVAZIONE 
 
  Vista la Costituzione della Repubblica italiana, ed in  particolare
l'art. 97; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art.  3  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  recante
«Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti»; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con  legge
30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'art. 7, comma 20 che,  in
combinazione con l'allegato 2, prevede, tra l'altro, la  soppressione
dell'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) e il  trasferimento
del personale a  tempo  indeterminato  al  Ministero  dello  sviluppo
economico sulla base di una tabella di corrispondenza  approvata  con
decreto interministeriale; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  8  giugno
2010, ed in particolare l'art. 1, che attribuisce all'Ufficio per gli
affari generali e per le risorse il compito di effettuare, anche  con
la collaborazione del personale proveniente dall'IPI, la  definizione
delle  operazioni  di  inquadramento  giuridico  ed   economico   del
personale proveniente dall'IPI nei ruoli del Ministero dello sviluppo
economico; 
  Vista la nota n. 23211 del 19 ottobre 2010 del  Direttore  generale
dell'Ufficio per gli affari generali e per le risorse, relativa  alla
ricognizione della situazione dell'IPI al 31 maggio 2010, dalla quale
risulta la consistenza organica  del  personale  e  le  tipologie  di
contratto  applicate,  e  considerata  la  distribuzione  del  citato
personale nei livelli previsti dal relativo contratto di lavoro; 
  Visto il Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale del comparto Ministeri, quadriennio normativo 1998-2001 del
16 febbraio 1999; 
  Visto il Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale del comparto Ministeri, quadriennio normativo 2006-2009 del
14 settembre 2007; 
  Visto il Contratto di lavoro del personale IPI non dirigente del 23
luglio 2001 (in regime di proroga); 
  Visto il Contratto collettivo  nazionale  giornalistico  1°  aprile
2009 - 31 marzo 2013 del 26 marzo 2009; 
  Visto il Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale dirigente dell'area I, quadriennio normativo 2002-2005, del
21 aprile 2006; 
  Visto il Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale dirigente dell'area I, quadriennio normativo 2006-2009, del
12 febbraio 2010; 
  Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro per  i  dirigenti
di aziende produttrici di beni e servizi del 24 novembre  2004,  come
rinnovato il 25 novembre 2009,; 
  Visto l'accordo integrativo  aziendale  dei  dirigenti  IPI  del  3
luglio 2009; 
  Considerato che l'art. 7, comma 20,  del  citato  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, non prevede i criteri da utilizzare per stabilire
la corrispondenza delle  posizioni  di  inquadramento  del  personale
dipendente IPI nel comparto Ministeri; 
  Ritenuto  che,  ai  fini  della  definizione   della   tabella   di
corrispondenza, il confronto  tra  i  livelli  di  inquadramento  del
personale IPI e l'attuale sistema di  classificazione  per  aree  del
personale  del  Ministero  deve  essere  operato  sulla  base   della
comparazione  tra  i  rispettivi  contratti  di  riferimento  ed   in
particolare delle declaratorie di ciascun livello/area; 
  Considerato  che  le  professionalita'  del   personale   IPI   non
dirigente, come definite nelle declaratorie del relativo contratto di
lavoro,  sono  sostanzialmente  assimilabili  a  quelle  delle   aree
professionali e posizioni economiche previste dal precedente  sistema
di classificazione professionale (CCNL 1998-2001); 
  Considerato, altresi', per l'unica unita' di  personale  inquadrata
come caporedattore,  che  la  declaratoria  contenuta  nel  Contratto
collettivo   nazionale   giornalistico   2009-2013   evidenzia    una
sostanziale assimilabilita' di tale profilo con quelli afferenti alla
posizione C3 prevista nel CCNL 1998-2001; 
  Vista la tabella di trasposizione automatica B allegata  al  citato
Contratto collettivo del 14 settembre 2007; 
  Considerato che la figura professionale del  dirigente  di  cui  al
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti  di  aziende
produttrici di beni e servizi del 24 novembre 2004, avuto riguardo ai
profili di autonomia  gestionale  e  di  responsabilita'  nonche'  ai
poteri di spesa, ed anche tenuto conto del sistema di responsabilita'
vigente nella struttura organizzativa  dell'IPI,  e'  sostanzialmente
assimilabile a quella del  dirigente  di  livello  non  generale  del
Ministero; 
  Considerato che ai  sensi  dell'  art.  7,  comma  20,  del  citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, il personale IPI  trasferito  al
Ministero dello sviluppo economico mantiene il trattamento  economico
fondamentale  e  accessorio,  limitatamente   alle   voci   fisse   e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento e,  nel  caso
in cui risulti  piu'  elevato  rispetto  a  quello  previsto  per  il
personale dell'amministrazione di  destinazione,  percepisce  per  la
differenza un assegno ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti; 
  Esaminate le note dello studio legale Carugno,  da  ultimo  del  17
dicembre 2010, e le istanze  presentate  da  alcuni  dipendenti  IPI,
inviate via mail nei giorni 22, 23 e 24 novembre 2010, con  le  quali
si richiede l'inquadramento del personale IPI appartenente al livello
B in area terza; 
  Considerato che le istanze degli  interessati  non  possono  essere
accolte  in  quanto,  sulla  base  dell'istruttoria  svolta  e  sopra
rappresentata, la declaratoria del livello B configura un sistema  di
autonomia   e   responsabilita'   circoscritti   «nell'ambito   delle
prescrizioni  ricevute»   sostanzialmente   assimilabile   a   quelle
attribuite dal  precedente  CCNL  1998-2001  al  personale  dell'area
funzionale B chiamato ad operare «nel quadro di indirizzi  definiti»,
analogamente a quanto prescritto dall'attuale CCNL 2006-2009  per  il
personale  dell'area  seconda,  a  differenza   delle   funzioni   di
direzione, coordinamento e controllo svolte «nel quadro di  indirizzi
generali» dal personale di area terza (ex area C); 
  Considerato, altresi', che tale assimilabilita' risulta ancor  piu'
evidente laddove si confronti la possibilita' di «essere  chiamati  a
coordinare  progetti  ed   unita'   operative   con   assunzione   di
responsabilita' dei risultati specifici» prevista dalla  declaratoria
del livello B del contratto  di  lavoro  IPI  con  la  «capacita'  di
coordinamento di unita' operative con assunzione  di  responsabilita'
dei  risultati»  prevista  dalle   specifiche   professionali   della
posizione economica B3 del precedente CCNL 1998-2001, analogamente  a
quanto  previsto  dall'attuale  CCNL  2006-2009  tra  le   specifiche
professionali dell'area seconda; 
  Esaminata l'istanza presentata dal dott. Gerardo Baione,  dirigente
IPI, inviata via mail il 22 dicembre 2010, con la quale  si  richiede
l'inquadramento come dirigente di  I  fascia  sostenendo  la  diretta
consequenzialita' di tale inquadramento al fatto che «i dirigenti  ex
IPI che risultavano  a  [lui]  sottoposti  sono,  legittimamente,  da
inquadrare come dirigenti di II fascia»; 
  Considerato che l'istanza del dott. Baione non puo' essere  accolta
in  quanto  la  declaratoria  prevista  dal  contratto  nazionale  di
riferimento, anche integrata dal sistema di  responsabilita'  vigente
nella struttura organizzativa dell'IPI, non  puo'  essere  assimilata
alle funzioni dirigenziali generali previste dalle norme vigenti  per
la pubblica amministrazione, non  comprendendo  i  compiti  e  poteri
esercitati dai dirigenti di uffici  dirigenziali  generali  ai  sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con
particolare  riferimento  a  quelli  di  adozione   degli   atti   di
organizzazione degli uffici di  livello  dirigenziale  non  generale;
organizzazione e gestione del personale; esercizio di poteri di spesa
e di acquisizione di entrate, che sono assimilabili  alle  competenze
esercitate dal direttore generale dell'IPI  a  norma  dello  statuto.
Pertanto, le distinzioni di livelli di responsabilita' vigenti  nella
struttura organizzativa  dell'IPI  non  sono  assimilabili  a  quelle
vigenti nella pubblica amministrazione; 
  Considerata la necessita' di operare l'inquadramento del  personale
IPI  nei  ruoli  del  Ministero  anche  ai  fini   della   definitiva
riorganizzazione dello stesso a seguito del trasferimento allo stesso
Ministero dei compiti e delle attribuzioni del soppresso Istituto, ai
sensi dell'art. 7, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  Vista la delega al  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione on. prof. Renato Brunetta  conferita  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13   giugno   2008,   come
successivamente integrata dal decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri 14 maggio 2010; 
  Sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative  del  personale
del Ministero  dello  sviluppo  economico  nonche',  con  riferimento
all'unita' di personale inquadrata con Contratto collettivo nazionale
giornalistico, l'Organizzazione sindacale di riferimento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvata l'allegata tabella di corrispondenza, prevista  dal
comma 20 dell'art. 7  del  decreto  legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito  con  la  legge  30  luglio  2010,   n.   122,   ai   fini
dell'inquadramento del personale a  tempo  indeterminato  proveniente
dall'Istituto per la promozione industriale e trasferito al Ministero
dello sviluppo economico. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
    Roma, 11 febbraio 2011 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                               Romani 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Tremonti 
 
 
                             Il Ministro 
                   per la pubblica amministrazione 
                           e l'innovazione 
                              Brunetta 
 

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2011 
Ufficio controllo atti Ministeri attivita' produttive, registro n. 1,
foglio n. 217